22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SEZIONE I<br />

Disposizioni generali<br />

Art. 2784 Nozione<br />

Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.<br />

Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per<br />

oggetto beni mobili.<br />

Art. 2785 Rinvio a leggi speciali<br />

Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme<br />

particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti<br />

sopra pegni.<br />

SEZIONE II<br />

Del pegno dei beni mobili<br />

Art. 2786 Costituzione<br />

Il pegno si costituisce con la consegna (2014, 2026) al creditore della cosa o del documento che<br />

conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa (1996).<br />

La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono<br />

essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne<br />

senza la cooperazione del creditore.<br />

Art. 2787 Prelazione del creditore pignoratizio<br />

Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno (2744).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!