22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 79<br />

Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 12<strong>16</strong> del codice, è<br />

nominato, se non vi è giudizio pendente, dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova<br />

l'immobile.<br />

Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso<br />

reclamo al presidente della corte di appello, entro dieci giorni dalla notificazione.<br />

La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio<br />

o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non<br />

sia stato presente.<br />

Art. 80<br />

L'atto di intimazione previsto dall'art. 1217 del codice, se non è determinato il tempo in cui la<br />

prestazione deve essere eseguita, e in ogni caso se la prestazione medesima deve effettuarsi in<br />

località diversa dal domicilio del creditore, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del<br />

luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione, col rispetto di un intervallo di almeno tre<br />

giorni, a meno che la natura del rapporto non imponga un intervallo minore.<br />

Il mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore nel giorno stabilito può essere<br />

accertato nelle forme di uso e da tale giorno decorrono gli effetti della mora (Cod. Civ. 1206 e<br />

seguenti).<br />

Art. 81<br />

Nei casi previsti dagli artt. 1286, terzo comma e 1287, terzo comma, del codice, l'istanza per la<br />

fissazione del termine entro il quale deve essere fatta la scelta e quella per la scelta della prestazione<br />

da parte del giudice si propongono, se non vi e giudizio pendente, davanti l'autorità giudiziaria del<br />

luogo in cui la prestazione deve eseguirsi, osservate le disposizioni previste rispettivamente dagli<br />

artt. 749 e 750 Cod. Proc. Civ.<br />

Art. 82<br />

L'istanza per la nomina del terzo nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 1473 del codice,<br />

qualora non vi sia giudizio in corso, si propone con ricorso al presidente del tribunale del luogo in<br />

cui deve eseguirsi la consegna della cosa a norma dell'art. 1510 del codice.<br />

Il ricorso deve essere notificato alle altre parti interessate e al terzo. Il presidente del tribunale<br />

provvede con decreto; contro di questo è ammesso reclamo al primo presidente della corte di<br />

appello entro dieci giorni dalla notificazione.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!