22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

10) i contratti di società (2247 e seguenti) e di associazione (14 e seguenti, 2549 e seguenti) con i<br />

quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata<br />

della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata (att. 231);<br />

11) gli atti di costituzione dei consorzi (862 e seguenti; 2602 e seguenti) che hanno l'effetto indicato<br />

dal numero precedente (att. 231);<br />

12) i contratti di anticresi (1960 ss; att. 231);<br />

13) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei<br />

numeri precedenti;<br />

14) le sentenze (1032, 2932) che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno<br />

dei diritti menzionati nei numeri precedenti (2932).<br />

Art. 2644 Effetti della trascrizione<br />

Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo<br />

hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto (2827, 2848)<br />

anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi (2650).<br />

Eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o<br />

iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore (att.<br />

225).<br />

Art. 2645 Altri atti soggetti a trascrizione<br />

Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o<br />

provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti<br />

dei contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è<br />

richiesta o è richiesta a effetti diversi (Cod. Proc. Civ. 555).<br />

Art. 2646 Trascrizione delle divisioni<br />

Si devono trascrivere le divisioni (713, 1111 e seguenti) che hanno per oggetto beni immobili (812),<br />

come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i<br />

provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle<br />

quote (Cod. Proc. Civ. 788 e seguenti).<br />

Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale (Cod. Proc. Civ. 784) e l'atto di<br />

opposizione indicato dall'art. 1113, per gli effetti ivi enunciati (att. 224).<br />

Art. 2647 Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!