22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Eseguita l'annotazione della domanda di concorso, il vincolo della separazione non può cessare se<br />

non col consenso di coloro che hanno eseguito l'annotazione, salvo che la loro pretesa sia stata<br />

giudizialmente esclusa.<br />

Art. 55<br />

Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria della pretura secondo l'art.<br />

622 del codice, devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una<br />

rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.<br />

SEZIONE III<br />

Disposizioni relative al Libro III<br />

Art. 56<br />

Il provvedimento dell'autorità amministrativa con il quale si dispone che si proceda<br />

all'espropriazione a norma dell'art. 838 del codice è dato con decreto motivato del ministro<br />

competente. Il decreto deve contenere la designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e<br />

deve essere notificato all'interessato, il quale può impugnarlo con ricorso al consiglio di Stato.<br />

Si osservano nell'espropriazione, in quanto applicabili, le norme della legge generale<br />

sull'espropriazione per pubblica utilità.<br />

Art. 57<br />

Le azioni previste dagli artt. 848 e 849 del codice sono di competenza del tribunale, qualunque sia il<br />

valore della causa.<br />

Nel caso regolato dall'art. 849 il giudice fissa con ordinanza l'udienza per la comparizione del<br />

rappresentante dell'associazione professionale, il quale può delegare altra persona. Si osservano nel<br />

resto, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per i consulenti<br />

tecnici (Cod. Proc. Civ. 61 e seguenti).<br />

Art. 58<br />

Le modalità e gli effetti dell'affrancazione (Cod. Civ. 971) del fondo enfiteutico sono regolati dalle<br />

disposizioni della L. 11 giugno 1925, n. 998, e del Rd 7 febbraio 1926, n. 426.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!