22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 1870 Ricognizione<br />

Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni<br />

deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento (2720), trascorsi<br />

nove anni dalla data del precedente (att. 186).<br />

Art. 1871 Rendite dello Stato<br />

Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.<br />

CAPO XIX<br />

Della rendita vitalizia<br />

Art. 1872 Modi di costituzione<br />

La rendita vitalizia (2057) può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene<br />

mobile o immobile o mediante cessione di capitale (1350).<br />

La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione (769 e seguenti) o per testamento (587<br />

e seguenti), e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti (602 e seguenti,<br />

782).<br />

Art. 1873 Determinazione della durata<br />

La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.<br />

Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.<br />

Art. 1874 Costituzione a favore di più persone<br />

Se la rendita e costituita a favore di più persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce<br />

a favore degli altri, salvo patto contrario (674 e seguenti).<br />

Art. 1875 Costituzione a favore di un terzo

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!