22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

e seguenti, 543, 624, 650, 652, 853 e seguenti, 865 e seguenti, 875, 1009, 1045, 1061, 1063) e le<br />

altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.<br />

Art. 2695 Forme e modalità della trascrizione<br />

Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della<br />

navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili (Cod. Nav. 250 e seguenti; 865 e<br />

seguenti), e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.<br />

ln mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in<br />

quanto sono applicabili.<br />

SEZIONE II<br />

Della trascrizione relativamente ad altri beni mobili<br />

Art. 2696 Rinvio<br />

Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le<br />

disposizioni delle leggi che li riguardano.<br />

TITOLO II<br />

DELLE PROVE<br />

CAPO I<br />

Disposizioni generali<br />

Art. 2697 Onere della prova<br />

Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. <strong>16</strong>3) deve provare i fatti che ne<br />

costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!