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CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

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Art. 1963 Divieto del patto commissorio<br />

E' nullo (1421 e seguenti) qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui<br />

si conviene che la proprietà dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del<br />

debito (2744).<br />

Art. 1964 Compensazione dei frutti con gli interessi<br />

Salva la disposizione dell'art. 1448, è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si<br />

compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere<br />

il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile (att. 192).<br />

CAPO XXV<br />

Della transazione<br />

Art. 1965 Nozione<br />

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una<br />

lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.<br />

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da<br />

quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.<br />

Art. 1966 Capacità a transigere e disponibilità dei diritti<br />

Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite<br />

(320, 493).<br />

La transazione e nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono<br />

sottratti alla disponibilità delle parti (2113).<br />

Art. 1967 Prova<br />

La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350 (2725).<br />

Art. 1968 Transazione sulla falsità di documenti

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