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CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

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6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste (2381);<br />

7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state<br />

emesse obbligazioni<br />

I libri indicati nei nn. 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a<br />

cura del collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato<br />

nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.<br />

I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni<br />

pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215.<br />

Art. 2422 Diritto d'ispezione dei libri sociali<br />

I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei nn. 1 e 3 dell'articolo precedente e di ottenere<br />

estratti a proprie spese.<br />

Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei nn. 2 e 3<br />

dell'articolo precedente, e ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel n. 7 dell'articolo<br />

medesimo (att. 209).<br />

SEZIONE IX<br />

Del bilancio<br />

Art. 2423 Redazione del bilancio<br />

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale dal<br />

conto economico e dalla nota integrativa.<br />

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la<br />

situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.<br />

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una<br />

rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie<br />

allo scopo.<br />

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con<br />

la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota<br />

integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della<br />

situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla<br />

deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al<br />

valore recuperato.

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