22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1) per il decorso del termine;<br />

2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;<br />

3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;<br />

4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (2327), salvo quanto è disposto dall'art.<br />

2447;<br />

5) per deliberazione dell'assemblea;<br />

6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo.<br />

La società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla<br />

legge, e per la dichiarazione di fallimento se la società ha per oggetto un'attività commerciale (2195,<br />

2449). Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.<br />

Art. 2449 Effetti dello scioglimento<br />

Gli amministratori, quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, non<br />

possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi assumono<br />

responsabilità illimitata e solidale (1292) per gli affari intrapresi.<br />

Essi devono, nel termine di trenta giorni convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla<br />

liquidazione.<br />

Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne<br />

hanno fatto consegna ai liquidatori.<br />

Nel caso previsto dal n. 5 dell'art. 2448, la deliberazione dell'assemblea che decide lo scioglimento<br />

della società deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2411,<br />

primo, secondo e terzo comma, e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a<br />

responsabilità limitata.<br />

Nei casi previsti dai nn. 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448 deve essere depositata ed iscritta nel registro delle<br />

imprese e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata la<br />

deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di<br />

scioglimento.<br />

Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere iscritto e pubblicato a norma del comma<br />

precedente il decreto del presidente del tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei<br />

sindaci accerti l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea.<br />

Nel caso previsto dall'art. 2448, secondo comma, il provvedimento dell'autorità governativa e la<br />

sentenza dichiarativa di fallimento devono, a cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla<br />

comunicazione del provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza, essere depositati in copia<br />

autentica (2703) per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese e pubblicati nel Bollettino<br />

ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (<strong>262</strong>6).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!