22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 2718 Valore probatorio di copie parziali<br />

Le copie parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali<br />

che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte<br />

dell'originale che riproducono letteralmente.<br />

Art. 2719 Copie fotografiche di scritture<br />

Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con<br />

l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta<br />

(Cod. Proc. Civ. 212).<br />

SEZIONE VII<br />

Degli atti di ricognizione o di rinnovazione<br />

Art. 2720 Efficacia probatoria<br />

L'atto di ricognizione (969, 1309, 1870, 1988) o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni<br />

contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi e stato<br />

errore (1428 e seguenti) nella ricognizione o nella rinnovazione.<br />

CAPO III<br />

Della prova testimoniale<br />

Art. 2721 Ammissibilità: limiti di valore<br />

La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le L. 5.000<br />

(att. 233, Cod. Proc. Civ. 224 e seguenti).<br />

Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della<br />

qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza (Cod. Proc. Civ. 439).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!