22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 2655 Annotazione di atti e di sentenze<br />

Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo (1418 e seguenti) o sia annullato (1425 e<br />

seguenti), risoluto (1453 e seguenti), rescisso (1447 e seguenti) o revocato (2901 e seguenti) o sia<br />

soggetto a condizione risolutiva (1360), la dichiarazione di nullità e, rispettivamente,<br />

l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento della condizione devono<br />

annotarsi in margine alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto.<br />

Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa domanda, la sentenza di<br />

devoluzione del fondo enfiteutico (972).<br />

Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a<br />

carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullità o l'annullamento, la risoluzione, la<br />

rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la condizione.<br />

Eseguita l'annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno il loro effetto secondo l'ordine<br />

rispettivo.<br />

L'annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra<br />

indicati; se si tratta di condizione, può eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del<br />

contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata (2692).<br />

Art. 2656 Forme per l'annotazione<br />

L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione in<br />

quanto applicabili.<br />

Art. 2657 Titolo per la trascrizione<br />

La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza (Cod. Proc. Civ. 131 e seguenti), di<br />

atto pubblico (2699) o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata (2703) o accertata<br />

giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 215 e seguenti).<br />

Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero (Cod. Proc. Civ. 796 e seguenti; 804) devono essere<br />

legalizzati (2674).<br />

Art. 2658 Atti da presentare al conservatore<br />

La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare al conservatore dei registri<br />

immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture<br />

private, deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o<br />

negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o<br />

dal notaio dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!