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Rapporto sullo Stato dell’<strong>Ambiente</strong> Comune di <strong>Pesaro</strong><br />
Presentazione:<br />
6.2: Siti contaminati<br />
L’inquinamento del suolo avviene essenzialmente per l’azione di due tipi di fonti: quelle<br />
localizzate, come l’industria e le discariche di rifiuti e quelle diffuse che originano processi di<br />
combustione (raffinerie, centrali termoelettriche, impianti di riscaldamento e traffico veicolare). La<br />
vulnerabilità del suolo per l’inquinamento chimico è inversamente proporzionale alla sua capacità<br />
di degradare e assorbire le sostanze chimiche prima che raggiungano le piante o le acque della<br />
falda.<br />
Le indagini analitiche condotte su molti siti industriali, attivi e dismessi, su aree interessate da<br />
sversamenti ed incidenti ambientalmente rilevanti e su aree interessate da smaltimenti abusivi o non<br />
ambientalmente corretti di rifiuti hanno evidenziato come questi siti e queste aree rilevino una<br />
compromissione della qualità del suolo tale da impedire lo sviluppo, spesso totale, delle funzioni<br />
che il suolo stesso dovrebbe svolgere.<br />
Le operazioni di bonifica e di ripristino ambientale portano solo in alcuni casi ad un recupero totale<br />
della funzionalità del suolo; spesso infatti gli interventi servono a ridurre il danno ambientale<br />
eliminando i pericoli di contaminazione delle altre matrici, ma permettono solamente un recupero<br />
parziale della funzionalità del suolo, ad esempio per una determinata destinazione d’uso.<br />
Riferimenti normativi:<br />
DM 471/99 Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica<br />
e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio<br />
1997 (Ronchi), n. 22 e successive modifiche e integrazioni - Prevede l’individuazione, da parte<br />
della Regione, di tipologie di intervento di bonifica e ripristino ambientale che possono essere<br />
realizzati senza autorizzazione prevista dall’art. 10, ovverosia con procedure semplificate. Tali<br />
procedure semplificate possono essere applicate a progetti in cui il volume del terreno contaminato<br />
non sia superiore a 100 mc, non riguardi interventi di bonifica con misure di messa in sicurezza né<br />
interventi di messa in sicurezza permanente, non rientri tra quelli che in base alla normativa vigente<br />
sono soggetti alla valutazione di impatto ambientale.<br />
La Regione Marche è in fase di individuazione dei criteri sopra indicati.<br />
Poiché la tipologia numericamente più frequente a scala regionale di siti inquinati è rappresentata<br />
dai distributori di carburante, l’ARPAM Marche ha predisposto un “Protocollo per l’esecuzione di<br />
sondaggi sul suolo e sottosuolo e relative analisi di un punto vendita di idrocarburi”, che è in fase di<br />
perfezionamento.<br />
In ottemperanza all’articolo 17 del DM 471/99 la Regione ha predisposto l’Anagrafe dei siti da<br />
bonificare.<br />
Indicatori:<br />
• Numero, distribuzione e tipologia dei siti contaminati e bonificati (indicatore si stato)<br />
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