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CAPITOLO PRIMO

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assoluta. La norma andrebbe cioè letta nel senso di escludere in ogni caso eventuali<br />

penalità o spese di chiusura, e non in quello di ammetterlo sempre. Anche, quindi,<br />

nei rapporti a tempo determinato, salvo non sia espressamente pattuito o ricorra<br />

una giusta causa 214 . Infine, la Circolare limita il dominio della disposizione che<br />

impone la modificazione contestuale dei tassi attivi e passivi, riconducibile alle<br />

scelte di politica monetaria, ai soli rapporti nei quali sia stata pattuita la facoltà di<br />

modificare unilateralmente le condizioni di contratto, come, peraltro, suggerito<br />

dalla sua collocazione sistematica.<br />

È pacifico che gli orientamenti forniti dall’A.B.I. tendano a limitare la portata<br />

innovativa e cautelare della norma, ed a ricondurla al sistema previgente. L’Autorità<br />

garante del mercato e della concorrenza, che, sulla scorta delle abrogazioni<br />

effettuate dalla legge 262 del 31 dicembre 2005, è competente a vigilare sul rispetto<br />

della normativa antitrust anche nel settore creditizio, ha ritenuto di avviare una<br />

istruttoria nei confronti dell’A.B.I, ai sensi dell’art.14, l. 287/90, nel corso della<br />

quale, peraltro, l’Associazione bancaria ha revocato la Circolare. Sicché, L’Autorità,<br />

pure avendola ritenuta costitutiva di un’intesa restrittiva della concorrenza, in<br />

quanto essa «agevola l’uniformità da parte delle banche aderenti all’A.B.I. su<br />

variabili strategiche, di modo da innalzare i costi di uscita della clientela ed<br />

ostacolare la mobilità di quest’ultima» ha accertato al contempo la fine<br />

dell’infrazione contestata 215 .<br />

2.3 L’anatocismo bancario<br />

Nell’ambito dell’analisi dei momenti e delle condizioni che configurano il prepotere<br />

contrattuale di cui le banche dispongono rispetto al cliente, a suo detrimento, il<br />

tema dell’anatocismo occupa un ruolo di primo piano. Questa pratica, oggi<br />

disciplinata all’interno dell’art. 120 T.u.b., ha determinato per anni uno squilibrio<br />

rilevante tra le posizioni contrattuali, risultando particolarmente onerosa per il<br />

variazione dei tassi di politica monetaria della banca centrale e di altre condizioni del mercato. Vedi<br />

par. 1.2 della Circolare.<br />

214 Con riguardo alle spese di chiusura, il comma 2 dell’art. 10, l. 248/06 stabilisce che «In ogni caso,<br />

nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza<br />

spese di chiusura». La Circolare A.B.I. esclude che tra queste possano ricomprendersi quelle<br />

generate dai servizi richiesti a valle dalla chiusura del rapporto medesimo.<br />

215 Provvedimento AGCM n. 17046, in Bollettino n.26/2007.<br />

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