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CAPITOLO PRIMO

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Con riguardo all’intervento dello Stato ed ai soggetti ad esso concretamente<br />

preposti, l’art. 47 Cost., non fornisce alcuna indicazione, circoscrivendolo alle<br />

funzioni di tutela del risparmio, di disciplina, coordinamento e controllo<br />

dell’esercizio del credito. Il Costituente si è così limitato a dare rilevanza<br />

costituzionale e programmatica al principio della tutela del risparmio e della<br />

disciplina del credito, rimettendone la concreta realizzazione alla “Repubblica”, e<br />

non alla legge, così di fatto legittimando qualsiasi possibile soluzione, sia sotto il<br />

profilo formale, sia sotto quello sostanziale 66 . Risultano perciò conformi gli<br />

interventi di tipo amministrativo previsti dalla legge bancaria, maggiormente<br />

aderenti, per la loro stessa natura, alla peculiare e contingente realtà economico-<br />

finanziaria ed alle sue mutevoli esigenze. Rispetto alla riserva di legge fissata dall’art.<br />

41, comma tre, Cost., quindi, la «politica creditizia» alla quale l’art. 47 Cost.,<br />

assoggetta questo settore, rappresenta una specificazione, che consente tecniche di<br />

intervento sulla limitazione alla libertà di iniziativa economica diverse, ma pur<br />

sempre fondate sull’interesse alla tutela del risparmio 67 .<br />

Si è sottolineato in precedenza che la rilettura della legge bancaria e degli istituti da<br />

questa introdotti alla luce dei principi fissati dalla Costituzione, ne impone<br />

l’orientamento alla tutela del risparmio, non essendo ravvisabili altri interessi capaci<br />

di giustificare ulteriori controlli sulla attività. La tutela del risparmio era affidata alla<br />

liquidità del sistema ed alla sua stabilità, ed il sistema dei controlli definiti dalla legge<br />

e legittimati dalla Costituzione rispondeva alla istanza di rimettere alla valutazione<br />

unitaria delle autorità di vertice ogni determinazione che potesse influirvi, anche<br />

indirettamente. Mentre i poteri e gli strumenti previsti erano elastici ed avulsi da<br />

una finalità predeterminata, come sopra rilevato, così determinando la «doppiezza»<br />

della legge bancaria 68 .<br />

66 Secondo G. Gandolfi, Legge bancaria e Costituzione, in Scritti in onore di Ugo Caparra, F. Vallardi,<br />

Milano, 1975, 13, «la coincisione riflette…il proposito di evitare delle precisazioni, di competenza<br />

piuttosto del legislatore ordinario, che possono poi implicare la necessità di addivenire al<br />

procedimento di revisione costituzionale».<br />

67 Negli atti della costituente si legge che il tenore letterale dell’art. 47 Cost., nell’affermare che «La<br />

Repubblica…disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito» è espressione dell’intento<br />

legislativo di assoggettare la attività creditizia ad una «logica» di piano, che si traduce in una «politica<br />

creditizia», cfr. Assemblea costituente, Atti, Discussioni dal 16 aprile 1947 al 19 maggio 1947, IV, 4040.<br />

Sul rapporto tra gli artt. 41 e 47 della Costituzione ed, in particolare, sulla specificità dell’art. 47, cfr.<br />

A. Predieri, Tecniche legislative per una politica anticongiunturale, relazione al Convegno Potere politico e<br />

amministrativo nella società post-industriale: L’esperienza degli Stati Uniti d’America, Roma, 1972.<br />

68 La qualificazione è di R. Costi, L’ordinamento, cit., il quale rileva che la legge attribuiva alle autorità<br />

creditizie poteri di conformazione della attività bancaria, senza fissare i fini che pure avrebbero<br />

dovuto giustificare il loro esercizio, 68.<br />

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