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CAPITOLO PRIMO

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anca. Nel periodo di cui si sta trattando, appartenevano alla prima categoria le<br />

condizioni che fissavano alcune decadenze a carico del correntista, come la clausola<br />

secondo la quale il termine a questi riconosciuto per la contestazione dell’estratto<br />

conto di chiusura decorreva dalla data di invio del medesimo e non da quella della<br />

sua ricezione, in deroga al principio fissato dall’art. 1832 comma 2 c.c., per la<br />

ipotesi di errori “materiali”; essa, ancora, prevedeva per le contestazioni l’obbligo<br />

dell’uso della forma scritta a carico del correntista, (art. 7, N.b.u.) 110 .<br />

Con riguardo, invece, alla facoltà di opporre eccezioni, secondo l’art. 19 comma 2<br />

N.b.u., ogni comunicazione della banca al correntista doveva ritenersi da questi<br />

conosciuta già all’atto della spedizione, in deroga al principio della conoscenza<br />

disposto dall’art. 1334 c.c. ed altresì a quello della presunzione relativa di<br />

conoscenza, ex art. 1335 c.c.<br />

Particolarmente sfavorevole era pure la clausola secondo la quale il foro<br />

competente per le eventuali controversie con il correntista era individuato in quello<br />

ove si trovasse la filiale o la sede centrale della banca, ex art. 73 N.b.u.: la fissazione<br />

di un foro esclusivo deve essere considerata gravosa e, perciò, soggetta a specifica<br />

approvazione scritta ai sensi dell’art. 1341, comma secondo c.c. 111 .<br />

Tra le N.b.u. che, invece, favorivano ingiustificatamente la banca, ma delle quali era<br />

dubbia la vessatorietà, devono essere rammentate due in particolare, in<br />

considerazione della loro solo recente soppressione. La prima, trasfusa nel T.u.b.,<br />

riconosceva unilateralmente alla azienda di credito il diritto di modificare in<br />

qualunque momento le condizioni generali di contratto, senza obbligo di<br />

comunicazione personale al cliente. La seconda, invece, disponeva invece che la<br />

chiusura dei conti attivi e, quindi, la capitalizzazione degli interessi attivi maturati,<br />

avveniva a scadenza di anno, mentre quella dei conti passivi avveniva con cadenza<br />

trimestrale. (art. 6 N.b.u.) 112 . A ciò si aggiunga la convenzione di capitalizzazione<br />

periodica degli interessi, per fruttare altri interessi, convalidata dalla esistenza di un<br />

110 Nel senso della vessatorietà di questa clausola, si è espressa anche la giurisprudenza. Vedi Corte<br />

di App. Milano, 3 luglio 1953, in Assic., 1954, II, 139, secondo cui essa limiterebbe la responsabilità<br />

del predisponente; Cass. 23 giugno 1953, in Banca borsa e tit. cred., 1954, II, 252, secondo cui essa<br />

imporrebbe un onere a pena di decadenza.<br />

111 Vedi Cass. 10 gennaio 1975, n.60, in Rep. Giust. Civ., 1975 II, voce Obbligazioni e contratti, n. 95;<br />

Cass., 2 ottobre 1973, n.2467, in Rep. Foro it., 1973, voce Contratto in genere, n.139, secondo la quale,<br />

peraltro, si ha clausola derogativa della competenza territoriale in un contratto per adesione, non<br />

solo nella ipotesi in cui sia designato un foro non contemplato dalla legge, ma anche in quella in cui<br />

il foro, pure indicato dalla legge, sia esclusivo, risultandone eliminata la competenza alternativa di<br />

altro giudice.<br />

112 Diversamente, riguardo al conto corrente ordinario, l’art. 1831 c.c. stabilisce a titolo suppletivo<br />

che la chiusura deve farsi alla fine di ogni semestre.<br />

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