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CAPITOLO PRIMO

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degli istituti disciplinati dalla legge bancaria del 1936 141 . Il legislatore delegante non<br />

ha, infatti, fissato con rigore i criteri di redazione del Testo, limitandosi a prevedere<br />

il coordinamento delle leggi vigenti con il d.lgs. 481/1992, e le opportune<br />

modifiche a tal fine necessarie.<br />

Tutte le disposizioni contenute nel Testo unico sono riconducibili alla materia della<br />

vigilanza. Sotto il profilo soggettivo, trova conferma la struttura di vertice<br />

introdotta dalla legge bancaria del 1936, composta dal CICR, dal Ministero<br />

dell’economia e delle finanze- già del tesoro- e dalla Banca d’Italia, alla quale risulta<br />

attribuita la relativa funzione. Quest’ultima acquista invero una posizione di<br />

maggiore indipendenza, in forza della formalizzazione del potere propositivo ad<br />

essa riconosciuto per le deliberazioni del CICR, il quale, nell’esercizio delle proprie<br />

funzioni, si avvale ancora della Banca d’Italia 142 . Sotto il profilo oggettivo, invece, il<br />

T.u.b. estende l’attività di vigilanza ai gruppi bancari ed agli intermediari finanziari<br />

non bancari, ex art. 5 T.u.b..<br />

Con riguardo alla funzione propria della vigilanza, il T.u.b. innova profondamente.<br />

Da un lato, legifica le finalità che essa deve perseguire, quali implicitamente sottese<br />

alla normativa primaria e secondaria che lo hanno preceduto; dall’altro lato, impone<br />

la predeterminazione da parte delle autorità creditizie dei criteri secondo i quali la<br />

attività di controllo deve essere concretamente esplicata, ex art. 4 T.u.b. In<br />

coerenza, quindi, con il mutato scenario nazionale e prima di tutto comunitario, e<br />

difformemente dal sistema delineato dalla legge bancaria del 1936, che si<br />

caratterizzava per la assenza di una qualche prescrizione cui le autorità avrebbero<br />

dovuto attenersi. Assenza che aveva finito con il rimettere proprio a queste ultime<br />

la individuazione concreta dei fini della vigilanza, in linea con le esigenze della<br />

della seconda direttiva CEE in materia bancaria, Bari, 1993, 66; M. Sepe, Brevi note sul testo unico delle leggi in<br />

materia bancaria e creditizia, in Banca, borsa e tit. credito, 1994, I, 507.<br />

141 Al riguardo, merita di essere riportata la critica mossa da G. Minervini, Il vino vecchio negli otri nuovi,<br />

in Giur comm., 1994, I, 965 ss., il quale ha rilevato la inutilità e la inopportunità di taluni istituti<br />

mutuati dalla abrogata disciplina. Tra questi, il reclamo contro la Banca d’Italia al CICR, ex art. 9<br />

T.u.b.; la giurisdizione speciale in materia di sanzioni amministrative riconosciuta alla Corte di<br />

appello di Roma dall’art. 145 T.u.b.; l’affidamento ancora alla Banca d’Italia della tutela della<br />

concorrenza nel settore bancario, rispetto al quale l’Autore ritiene che meglio sarebbe stato<br />

riconoscere alla Autorità garante della concorrenza e del mercato la centralità della sua competenza,<br />

ed altresì l’art. 147 T.u.b. che conferma i poteri di natura monetaria delle autorità creditizie, quali<br />

previsti dall’art. 32 comma 1 lett. d) ed f) e 35 comma 2 lett. b, l. bancaria, ed utilizzati a fini di<br />

regolazione della liquidità. Peraltro, l’art. 147 T.u.b. si rifà all’art. 22, comma 3, d. lgs. 481/1992, il<br />

quale prevedeva la conservazione in capo alle autorità dei poteri ex artt. 32, 33 e 35 l. bancaria<br />

L’Autore si spinge oltre, dubitando della opportunità di conservare la struttura gerarchica del<br />

sistema bancario, con al vertice un organo politico quale il CICR.<br />

142 F. Belli, Vigilanza e dintorni: qualche osservazione sugli artt. 20-30 del decreto n.481, in Il recepimento della<br />

seconda direttiva CEE in materia bancaria, cit., 158.<br />

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