CAPITOLO PRIMO
CAPITOLO PRIMO
CAPITOLO PRIMO
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
degli istituti disciplinati dalla legge bancaria del 1936 141 . Il legislatore delegante non<br />
ha, infatti, fissato con rigore i criteri di redazione del Testo, limitandosi a prevedere<br />
il coordinamento delle leggi vigenti con il d.lgs. 481/1992, e le opportune<br />
modifiche a tal fine necessarie.<br />
Tutte le disposizioni contenute nel Testo unico sono riconducibili alla materia della<br />
vigilanza. Sotto il profilo soggettivo, trova conferma la struttura di vertice<br />
introdotta dalla legge bancaria del 1936, composta dal CICR, dal Ministero<br />
dell’economia e delle finanze- già del tesoro- e dalla Banca d’Italia, alla quale risulta<br />
attribuita la relativa funzione. Quest’ultima acquista invero una posizione di<br />
maggiore indipendenza, in forza della formalizzazione del potere propositivo ad<br />
essa riconosciuto per le deliberazioni del CICR, il quale, nell’esercizio delle proprie<br />
funzioni, si avvale ancora della Banca d’Italia 142 . Sotto il profilo oggettivo, invece, il<br />
T.u.b. estende l’attività di vigilanza ai gruppi bancari ed agli intermediari finanziari<br />
non bancari, ex art. 5 T.u.b..<br />
Con riguardo alla funzione propria della vigilanza, il T.u.b. innova profondamente.<br />
Da un lato, legifica le finalità che essa deve perseguire, quali implicitamente sottese<br />
alla normativa primaria e secondaria che lo hanno preceduto; dall’altro lato, impone<br />
la predeterminazione da parte delle autorità creditizie dei criteri secondo i quali la<br />
attività di controllo deve essere concretamente esplicata, ex art. 4 T.u.b. In<br />
coerenza, quindi, con il mutato scenario nazionale e prima di tutto comunitario, e<br />
difformemente dal sistema delineato dalla legge bancaria del 1936, che si<br />
caratterizzava per la assenza di una qualche prescrizione cui le autorità avrebbero<br />
dovuto attenersi. Assenza che aveva finito con il rimettere proprio a queste ultime<br />
la individuazione concreta dei fini della vigilanza, in linea con le esigenze della<br />
della seconda direttiva CEE in materia bancaria, Bari, 1993, 66; M. Sepe, Brevi note sul testo unico delle leggi in<br />
materia bancaria e creditizia, in Banca, borsa e tit. credito, 1994, I, 507.<br />
141 Al riguardo, merita di essere riportata la critica mossa da G. Minervini, Il vino vecchio negli otri nuovi,<br />
in Giur comm., 1994, I, 965 ss., il quale ha rilevato la inutilità e la inopportunità di taluni istituti<br />
mutuati dalla abrogata disciplina. Tra questi, il reclamo contro la Banca d’Italia al CICR, ex art. 9<br />
T.u.b.; la giurisdizione speciale in materia di sanzioni amministrative riconosciuta alla Corte di<br />
appello di Roma dall’art. 145 T.u.b.; l’affidamento ancora alla Banca d’Italia della tutela della<br />
concorrenza nel settore bancario, rispetto al quale l’Autore ritiene che meglio sarebbe stato<br />
riconoscere alla Autorità garante della concorrenza e del mercato la centralità della sua competenza,<br />
ed altresì l’art. 147 T.u.b. che conferma i poteri di natura monetaria delle autorità creditizie, quali<br />
previsti dall’art. 32 comma 1 lett. d) ed f) e 35 comma 2 lett. b, l. bancaria, ed utilizzati a fini di<br />
regolazione della liquidità. Peraltro, l’art. 147 T.u.b. si rifà all’art. 22, comma 3, d. lgs. 481/1992, il<br />
quale prevedeva la conservazione in capo alle autorità dei poteri ex artt. 32, 33 e 35 l. bancaria<br />
L’Autore si spinge oltre, dubitando della opportunità di conservare la struttura gerarchica del<br />
sistema bancario, con al vertice un organo politico quale il CICR.<br />
142 F. Belli, Vigilanza e dintorni: qualche osservazione sugli artt. 20-30 del decreto n.481, in Il recepimento della<br />
seconda direttiva CEE in materia bancaria, cit., 158.<br />
69