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CAPITOLO PRIMO

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consumatore, possa subire. Sul piano pratico, questa qualificazione trova un<br />

riscontro concreto nella circostanza che la nullità è parziale, in quanto colpisce la<br />

sola clausola vessatoria, mentre il contratto resta valido per il resto, ex art. 36,<br />

comma 1, c. consumo, in deroga alle disposizioni sancite dall’art. 1419 c.c. Ove,<br />

diversamente, l’invalidità colpisse l’intero negozio, difficilmente sarebbe attivata da<br />

parte del consumatore, che si vedrebbe in tal modo preclusa la possibilità di<br />

contrarre. Del pari, deve ritenersi relativa la legittimazione ad avviare la azione di<br />

nullità. Infatti, nonostante il legislatore non lo preveda espressamente, la<br />

disposizione secondo la quale «la nullità opera soltanto a vantaggio del<br />

consumatore» ex art 36, comma 3, c. consumo, deve essere intesa nel senso di<br />

rimettere a questo soggetto, in via esclusiva, il diritto di fare dichiarare nulla la<br />

clausola, ferma la rilevabilità di ufficio, ex art 36, comma 3, c. consumo. Questa<br />

interpretazione ancora muove dalla ratio sottesa alla disciplina dei contratti del<br />

consumatore, e dal favor verso questo soggetto, che ad essa presiede. Peraltro, in<br />

capo al professionista non sembra sussistere alcun interesse a fare dichiarare nulla<br />

una clausola che di fatto lo favorisce.<br />

Accanto a questo rimedio di carattere successivo e particolare, è previsto altresì uno<br />

strumento di tutela collettiva, che opera in via preventiva e generale, l’azione<br />

inibitoria. Attraverso il suo esercizio, l’autorità giudiziaria inibisce l’uso delle<br />

clausole e delle condizioni delle quali, in sede di giudizio individuale, sia stata<br />

accertata la vessatorietà. La legittimazione attiva è riconosciuta alle associazioni<br />

rappresentative dei consumatori di cui all’art. 137 c. consumo, alle associazioni dei<br />

professionisti ed alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura 311 .<br />

Ossia a soggetti portatori di interessi superindividuali 312 . La legittimazione passiva è<br />

invece attribuita al singolo imprenditore, persona fisica, giuridica o ente, ed, a<br />

seguito della modifica intervenuta ad opera dell’art. 6, l. 14/2003, alle associazioni<br />

di imprenditori che utilizzano o raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di<br />

contratto. Tale estensione era peraltro stata realizzata già dal diritto vivente, prima<br />

ancora che intervenisse la modifica legislativa 313 . Essa amplia notevolmente il<br />

311 L’art. 140, c. consumo, prevede la possibilità per i soggetti di cui al comma 1, e per quelli di cui<br />

all’art. 139 comma 4, c. consumo, di attivare prima del ricorso al giudice, la procedura di<br />

conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura competente per<br />

territorio, a norma dell’art.2, comma 4, lett. a), l. 580/1993.<br />

312 Così E. Poddighe, I contratti con i consumatori, Milano, 2003, 369.<br />

313 Nel senso della legittimazione passiva estesa anche a coloro che solo raccomandano l’uso delle<br />

clausole abusive, si è espressa anche la Corte di Giustizia CE, sez. V, 24 gennaio 2002, in Riv. dir.<br />

intern. priv. e proc., 2002, 477; vedi anche Trib. Torino 11 novembre 1999, in Danno e responsabilità,<br />

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