17.08.2013 Views

CAPITOLO PRIMO

CAPITOLO PRIMO

CAPITOLO PRIMO

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

sovraffollamento, oltre a determinare una sproporzione rispetto alle esigenze della<br />

economia reale, avrebbe favorito una elevata competitività tra le imprese e, di qui, il<br />

ricorso a quelle pratiche che furono alla base di molte dei disastri bancari, tra le<br />

quali l’aumento del tasso di interesse e, quindi, della rischiosità degli impieghi.<br />

La obbligatorietà, per le sole aziende di credito che raccogliessero depositi, della<br />

costituzione di una riserva ordinaria, mediante destinazione di almeno un decimo<br />

degli utili annuali, sino a che questa avesse raggiunto il 40% del capitale, ancora<br />

forniva la garanzia di una sufficiente consistenza patrimoniale, e, peraltro, estese la<br />

previsione contenuta nell’art. 182 c. comm., a tutte le aziende di credito a<br />

prescindere dalla forma e dal tipo adottato, raddoppiando la percentuale annua<br />

degli utili ad essa da destinarsi ed il suo ammontare minimo. Allo scopo di impedire<br />

la “corsa” alla raccolta dei depositi e la sovraesposizione della banca, si impose un<br />

vincolo oggettivo anche con riguardo al rapporto minimo che doveva sussistere tra<br />

l’ammontare del patrimonio dell’azienda di credito e l’importo dei depositi<br />

comunque costituiti, rispetto al quale il patrimonio non poteva essere inferiore ad<br />

un ventesimo 13 .<br />

Infine, sia per gli istituti sia per le aziende di credito, era fatto divieto, salva la<br />

concessione di eventuali deroghe, di accordare ad uno stesso obbligato un fido<br />

superiore al quinto del capitale versato e delle riserve dell’azienda, al fine di evitare<br />

la concentrazione del finanziamento e del rischio, in considerazione della sua<br />

idoneità a rendere difficoltoso ed incerto lo smobilizzo dell’impiego 14 .<br />

L’obiettivo informatore degli istituti esaminati era quello di tutelare il risparmio e<br />

tale tutela esigeva, preliminarmente, il risanamento ed il riordino del mercato<br />

13 La eventuale eccedenza doveva essere investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da<br />

depositarsi in conto corrente presso l’Istituto di emissione, o versarsi in contanti all’Istituto<br />

medesimo, in conto corrente fruttifero. Alle aziende di credito preesistenti fu concesso un termine<br />

di quattro anni, decorrente dal 16 dicembre 1926, per uniformarsi alle norme relative alla<br />

proporzione tra patrimonio e depositi. Per patrimonio doveva essere inteso il capitale versato e le<br />

riserve, dovendosi ritenere escluse le impostazioni correttive di altre poste dell’attivo, di indicazioni<br />

di passività presunte e non accertate. Mentre con riguardo ai depositi, mancando una specificazione<br />

legislativa, operò la interpretazione estensiva esposta, A. De Gregorio, La legislazione italiana sulla<br />

tutela del credito, cit., 36. Mentre con riguardo ai depositi, mancando una specificazione legislativa,<br />

operò la interpretazione estensiva esposta. Vedi ancora A. De Gregorio, La legislazione italiana sulla<br />

tutela del credito, cit., 36.<br />

14 I fidi concessi ad un singolo obbligato, eccedenti il quinto del capitale versato e delle riserve,<br />

dovevano essere denunciati entro tre mesi all’Istituto di emissione del capoluogo di provincia e<br />

regolarizzati nel termine di tre anni.<br />

La limitazione del fido, peraltro, avrebbe reso difficoltosa la scalata alle banche e quindi, la<br />

possibilità di disporre consolo del denaro delle banche medesime, ma anche e soprattutto di quello<br />

dei depositanti. Onde evitare la elusione della norma, e garantirne la piena efficacia, per fido doveva<br />

intendersi qualunque rapporto giuridico, dal quale sarebbe derivato un debito per il cliente. Così, A.<br />

De Gregorio, La legislazione italiana sulla tutela del credito, cit. 38<br />

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!