CAPITOLO PRIMO
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presunzione di vessatorietà, salva la prova, da parte del professionista, in ordine al<br />
giustificato motivo stesso. Diversamente, essa è suscettibile del giudizio in ordine al<br />
significativo squilibrio. In questa ipotesi, sotto il profilo probatorio, l’onere grava<br />
ancora sul professionista, salvo non sia previsto un congruo termine di preavviso,<br />
che rimette, invece, allo stesso consumatore, l’onere di provare che la clausola sia<br />
vessatoria.<br />
La norma, dunque, da un lato, deroga al presupposto del ragionevole preavviso,<br />
ferma l’immediata comunicazione al consumatore; dall’altro lato, differisce dalla<br />
disciplina generale sotto il profilo della condizione della sussistenza della giusta<br />
causa, sostituendole quella del giustificato motivo. Il che non sembra, tuttavia, condurre<br />
a conseguenze pratiche di rilievo. Non pare, cioè, che tale differenza vada al di là<br />
del piano meramente letterale, che configuri un maggiore favor per il professionista<br />
prestatore di servizi finanziari. Si consideri, infatti, che nel sistema del Codice del<br />
consumo, il giustificato motivo è posto in relazione funzionale alla clausola<br />
generale della buona fede– oggettiva– ex art. 33, comma 1, c. consumo, della quale<br />
costituisce diretta attuazione. Il grado di tutela che la lettera della norma appunta al<br />
giustificato motivo, risulta, quindi, sostanzialmente corrispondente a quello<br />
garantito dal presupposto della giusta causa 334 . In particolare, la fattispecie del<br />
giustificato motivo si ritiene normalmente configurata nell’ipotesi in cui l’impresa<br />
bancaria acquisisca degli elementi dai quali evinca la non trascurabile ed oggettiva<br />
difficoltà economica del cliente-consumatore 335 . Ed è pacifico che l’interesse a che<br />
la banca conservi la propria solvenza, attraverso l’interruzione del rapporto, a<br />
fronte della insolvenza, o della possibile insolvenza, dell’affidato, sia prevalente e<br />
meritevole di essere tutelato, in quanto riconducibile alla efficienza ed alla solvibilità<br />
dell’intero sistema creditizio.<br />
334 In tal senso, A. A. Dolmetta, Dal testo unico in materia bancaria e creditizia alla normativa sulle clausole<br />
abusive (Direttiva CEE n. 93/13), in Dir. Banca Merc. Fin., 1994, I, 460; M. Rispoli Farina, art. 1469 bis,<br />
commi 4, 5, 6 e 7, in Clausole vessatorie e contratto del consumatore, artt. 1469 bis e ss., 385; G. Lener, La<br />
nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti coi consumatori, cit., 175.Contra, R. Bocchini, in Clausole<br />
vessatorie e contratto del consumatore, cit. 343, il quale ritiene invece che l’indicazione del giustificato<br />
motivo configuri un evento meno grave rispetto a quello della giusta causa, avvantaggiando, così, il<br />
prestatore di servizi finanziari.<br />
335 M. G. Cubeddu, sub art. 1469 bis c. 4 n. 1, in AA.VV. Clausole vessatorie e contratti con i consumatori,<br />
(art. 1469 bis e ss.), a cura di E. Cesaro, I, Padova, 1996, 462; F. Bochicchio, Il controllo sostanziale sulle<br />
clausole vessatorie nei contratti d’impresa ed il settore bancario e finanziario: controllo dell’attività di impresa a tutela<br />
dei consumatori, o negazione del potere di impresa? nota a Trib., Roma 21 gennaio 2000, in Dir. fall, 2001,<br />
II, 461. L’Autore rileva che il giustificato motivo è collegato all’esistenza di oggettive difficoltà<br />
economiche dell’affidato, anche se non sfociate in una irreversibile insolvibilità.<br />
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