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CAPITOLO PRIMO

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presunzione di vessatorietà, salva la prova, da parte del professionista, in ordine al<br />

giustificato motivo stesso. Diversamente, essa è suscettibile del giudizio in ordine al<br />

significativo squilibrio. In questa ipotesi, sotto il profilo probatorio, l’onere grava<br />

ancora sul professionista, salvo non sia previsto un congruo termine di preavviso,<br />

che rimette, invece, allo stesso consumatore, l’onere di provare che la clausola sia<br />

vessatoria.<br />

La norma, dunque, da un lato, deroga al presupposto del ragionevole preavviso,<br />

ferma l’immediata comunicazione al consumatore; dall’altro lato, differisce dalla<br />

disciplina generale sotto il profilo della condizione della sussistenza della giusta<br />

causa, sostituendole quella del giustificato motivo. Il che non sembra, tuttavia, condurre<br />

a conseguenze pratiche di rilievo. Non pare, cioè, che tale differenza vada al di là<br />

del piano meramente letterale, che configuri un maggiore favor per il professionista<br />

prestatore di servizi finanziari. Si consideri, infatti, che nel sistema del Codice del<br />

consumo, il giustificato motivo è posto in relazione funzionale alla clausola<br />

generale della buona fede– oggettiva– ex art. 33, comma 1, c. consumo, della quale<br />

costituisce diretta attuazione. Il grado di tutela che la lettera della norma appunta al<br />

giustificato motivo, risulta, quindi, sostanzialmente corrispondente a quello<br />

garantito dal presupposto della giusta causa 334 . In particolare, la fattispecie del<br />

giustificato motivo si ritiene normalmente configurata nell’ipotesi in cui l’impresa<br />

bancaria acquisisca degli elementi dai quali evinca la non trascurabile ed oggettiva<br />

difficoltà economica del cliente-consumatore 335 . Ed è pacifico che l’interesse a che<br />

la banca conservi la propria solvenza, attraverso l’interruzione del rapporto, a<br />

fronte della insolvenza, o della possibile insolvenza, dell’affidato, sia prevalente e<br />

meritevole di essere tutelato, in quanto riconducibile alla efficienza ed alla solvibilità<br />

dell’intero sistema creditizio.<br />

334 In tal senso, A. A. Dolmetta, Dal testo unico in materia bancaria e creditizia alla normativa sulle clausole<br />

abusive (Direttiva CEE n. 93/13), in Dir. Banca Merc. Fin., 1994, I, 460; M. Rispoli Farina, art. 1469 bis,<br />

commi 4, 5, 6 e 7, in Clausole vessatorie e contratto del consumatore, artt. 1469 bis e ss., 385; G. Lener, La<br />

nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti coi consumatori, cit., 175.Contra, R. Bocchini, in Clausole<br />

vessatorie e contratto del consumatore, cit. 343, il quale ritiene invece che l’indicazione del giustificato<br />

motivo configuri un evento meno grave rispetto a quello della giusta causa, avvantaggiando, così, il<br />

prestatore di servizi finanziari.<br />

335 M. G. Cubeddu, sub art. 1469 bis c. 4 n. 1, in AA.VV. Clausole vessatorie e contratti con i consumatori,<br />

(art. 1469 bis e ss.), a cura di E. Cesaro, I, Padova, 1996, 462; F. Bochicchio, Il controllo sostanziale sulle<br />

clausole vessatorie nei contratti d’impresa ed il settore bancario e finanziario: controllo dell’attività di impresa a tutela<br />

dei consumatori, o negazione del potere di impresa? nota a Trib., Roma 21 gennaio 2000, in Dir. fall, 2001,<br />

II, 461. L’Autore rileva che il giustificato motivo è collegato all’esistenza di oggettive difficoltà<br />

economiche dell’affidato, anche se non sfociate in una irreversibile insolvibilità.<br />

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