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CAPITOLO PRIMO

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comunicazione doveva essere personale solo per le modificazioni sfavorevoli<br />

intervenute sul singolo contratto, da inoltrarsi presso l’ultimo domicilio indicato dal<br />

cliente 204 . A questi era riconosciuto il diritto di recedere dal contratto entro il<br />

termine di 15 giorni, decorrente dalla comunicazione, salve le condizioni<br />

prestabilite. L’inosservanza di queste prescrizioni comportava l’inefficacia della<br />

clausola che prevedesse il jus variandi.<br />

L’attribuzione al CICR della determinazione in ordine ai modi ed ai termini di<br />

esercizio della facoltà di variare le condizioni contrattuali non ha quindi apportato<br />

modificazioni sostanziali alla disciplina di rango primario definita dalla l. 154/1992.<br />

Da questa, invece, il previgente sistema del T.u.b si discostava per il fatto di essere<br />

positivamente circoscritto alle modificazioni unilaterali sfavorevoli alla clientela,<br />

mentre nulla era disposto con riguardo alle variazioni ad essa favorevoli. Rispetto<br />

ad esse, il sistema di tutela doveva comunque ritenersi operante 205 .<br />

Come visto sopra, questo si articolava nella comunicazione, da un lato, e nel diritto<br />

di recesso senza penalità, dall’altro. Entrambe i momenti, tuttavia, erano<br />

contrassegnati da profili di vessatorietà, che paradossalmente rendevano la<br />

disciplina operante, in prevalenza, a favore delle banche. Si consideri, infatti, che la<br />

normativa secondaria non poneva in capo alle banche l’obbligo di giustificare la<br />

variazione, né la subordinava ad alcun preavviso, mentre, delle modificazioni<br />

generalizzate, garantiva la mera conoscibilità. Ciò rendeva difficile, in concreto,<br />

l’adozione dell’unico rimedio esperibile, ossia l’esercizio del diritto di recesso,<br />

soprattutto in considerazione della brevità del termine previsto. Rimedio che,<br />

peraltro, comportava la rinunzia al rapporto, talora più gravosa di un eventuale<br />

aumento del tasso passivo. Questa disciplina accordava dunque una tutela solo<br />

apparente, che, in sostanza, si traduceva in una garanzia, a favore delle banche, in<br />

ordine alla conservazione del rapporto ove modificato a sfavore del cliente. Ed è<br />

allora agevole comprendere l’adesione al sistema definito in sede primaria e<br />

secondaria da parte dell’A.B.I. che, dalle N.b.u. ha espunto le previsioni in tema di<br />

204 Secondo le Istruzioni della Banca d’Italia, non erano invece soggette ad obblighi di<br />

comunicazione le variazioni di tasso dovute alle variazioni dei parametri prescelti dalle parti e la cui<br />

determinazione era sottratta alla volontà delle stesse.<br />

205 Sulle variazioni favorevoli alla clientela, vedi il disegno di legge on. Asquini, 4 marzo 1993, che<br />

all’art. 1 prevedeva l’aggiunta all’art. 6 della l. 154/92 di un comma 1 bis, a tenore del quale: «Qualora<br />

si tratti di contratti a tasso indicizzato, con le stesse modalità di cui al comma 1 devono essere<br />

tempestivamente adeguati i movimenti in senso favorevole a cliente, proporzionalmente alla<br />

variazione del parametro di riferimento. Ogni patto contrario è nullo. »<br />

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