CAPITOLO PRIMO
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Fine, peraltro, espressamente indicato e fissato dalla Costituzione, all’art. 47, che ha<br />
così colmato quel vuoto che l’art. 41 della stessa avrebbe altrimenti determinato<br />
rispetto alla legge bancaria, nella parte in cui dispone che l’iniziativa economica<br />
privata può essere limitata solo in forza di una disposizione legislativa, che individui<br />
il fine sociale giustificativo della restrizione medesima. Tuttavia, la concreta<br />
esplicazione dei poteri e delle attribuzioni riconosciuti alle autorità restava in ogni<br />
caso svincolata da parametri specifici e predeterminati, e risultava quindi<br />
condizionata dalle esigenze di controllo strutturale, sottese alla normativa bancaria.<br />
Il decreto ha profondamente innovato questo scenario, ancorché, sul piano<br />
fattuale, i criteri adottati dalla Banca di Italia e dal Cicr, nella emanazione della<br />
normativa secondaria, già movessero verso le soluzioni adottate. Da un lato, infatti,<br />
esso legifica il fine della attività di controllo e vigilanza, in particolare<br />
individuandolo nella «sana e prudente gestione dell’impresa», successivamente<br />
mutuato dal T.u.b.; dall’altro, delegifica i mezzi, rimettendo alle autorità creditizie la<br />
concreta modalità di attuazione delle decisioni. Ciò ha determinato l’imposizione di<br />
un nuovo “stile” di vigilanza: da strutturale essa diventa “prudenziale” ed esercitata<br />
sulla singola impresa bancaria, al fine di garantirne la continuità e l’efficienza, e<br />
non già sul sistema nel suo complesso 86 . Tale mutamento sembrerebbe ricondurre il<br />
sistema sui binari tracciati dai provvedimenti del 1926, ossia verso una disciplina di<br />
“polizia” del mercato, piuttosto che di “governo”.<br />
La costituzione del nuovo ordinamento bancario non è passata solo attraverso la<br />
despecializzazione del settore, ma anche e soprattutto attraverso la sua<br />
semplificazione sotto il profilo soggettivo, che vede nella riforma e nella successiva<br />
privatizzazione, formale e, quindi, sostanziale, delle banche pubbliche, uno dei<br />
momenti più significativi, ed anche più articolati, considerando i numerosi<br />
interventi legislativi che si sono susseguiti nella sua realizzazione. Se, infatti,<br />
l’apertura del mercato e la accentuazione dei profili imprenditoriali tipicamente<br />
privatistici della attività bancaria avevano rivelato l’inefficienza degli operatori<br />
privati, tanto più lo fecero nei riguardi di quelli pubblici, e non solo sotto il profilo<br />
economico, ma anche sotto quello organizzativo e strutturale, a causa della loro<br />
86 R. Costi al riguardo afferma: «La vigilanza sul settore bancario è ormai una vigilanza dal punto di<br />
vista degli oggetti e dei fini ben delineata: si esercita solo sull’impresa e non anche sul mercato e<br />
persegue la stabilità e l’efficienza dell’ente e non anche l’adeguamento coatto delle sue scelte<br />
d’impresa alle decisioni di politica economica del potere politico», L’ordinamento, cit., 83.<br />
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