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CAPITOLO PRIMO

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Fine, peraltro, espressamente indicato e fissato dalla Costituzione, all’art. 47, che ha<br />

così colmato quel vuoto che l’art. 41 della stessa avrebbe altrimenti determinato<br />

rispetto alla legge bancaria, nella parte in cui dispone che l’iniziativa economica<br />

privata può essere limitata solo in forza di una disposizione legislativa, che individui<br />

il fine sociale giustificativo della restrizione medesima. Tuttavia, la concreta<br />

esplicazione dei poteri e delle attribuzioni riconosciuti alle autorità restava in ogni<br />

caso svincolata da parametri specifici e predeterminati, e risultava quindi<br />

condizionata dalle esigenze di controllo strutturale, sottese alla normativa bancaria.<br />

Il decreto ha profondamente innovato questo scenario, ancorché, sul piano<br />

fattuale, i criteri adottati dalla Banca di Italia e dal Cicr, nella emanazione della<br />

normativa secondaria, già movessero verso le soluzioni adottate. Da un lato, infatti,<br />

esso legifica il fine della attività di controllo e vigilanza, in particolare<br />

individuandolo nella «sana e prudente gestione dell’impresa», successivamente<br />

mutuato dal T.u.b.; dall’altro, delegifica i mezzi, rimettendo alle autorità creditizie la<br />

concreta modalità di attuazione delle decisioni. Ciò ha determinato l’imposizione di<br />

un nuovo “stile” di vigilanza: da strutturale essa diventa “prudenziale” ed esercitata<br />

sulla singola impresa bancaria, al fine di garantirne la continuità e l’efficienza, e<br />

non già sul sistema nel suo complesso 86 . Tale mutamento sembrerebbe ricondurre il<br />

sistema sui binari tracciati dai provvedimenti del 1926, ossia verso una disciplina di<br />

“polizia” del mercato, piuttosto che di “governo”.<br />

La costituzione del nuovo ordinamento bancario non è passata solo attraverso la<br />

despecializzazione del settore, ma anche e soprattutto attraverso la sua<br />

semplificazione sotto il profilo soggettivo, che vede nella riforma e nella successiva<br />

privatizzazione, formale e, quindi, sostanziale, delle banche pubbliche, uno dei<br />

momenti più significativi, ed anche più articolati, considerando i numerosi<br />

interventi legislativi che si sono susseguiti nella sua realizzazione. Se, infatti,<br />

l’apertura del mercato e la accentuazione dei profili imprenditoriali tipicamente<br />

privatistici della attività bancaria avevano rivelato l’inefficienza degli operatori<br />

privati, tanto più lo fecero nei riguardi di quelli pubblici, e non solo sotto il profilo<br />

economico, ma anche sotto quello organizzativo e strutturale, a causa della loro<br />

86 R. Costi al riguardo afferma: «La vigilanza sul settore bancario è ormai una vigilanza dal punto di<br />

vista degli oggetti e dei fini ben delineata: si esercita solo sull’impresa e non anche sul mercato e<br />

persegue la stabilità e l’efficienza dell’ente e non anche l’adeguamento coatto delle sue scelte<br />

d’impresa alle decisioni di politica economica del potere politico», L’ordinamento, cit., 83.<br />

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