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CAPITOLO PRIMO

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legittimità ha continuato nel solco della nullità delle clausole di anatocismo inserite<br />

all’interno dei contratti di conto corrente preesistenti, in quanto non qualificabili<br />

quali usi normativi 233 . Peraltro, tale invalidazione è stata estesa al contratto di<br />

mutuo 234 . Sulla materia hanno altresì operato gli strumenti di tutela introdotti dalla<br />

disciplina dei contratti del consumatore. Alcuni tribunali hanno infatti attivato il<br />

mezzo inibitorio avverso l’uso della clausola di capitalizzazione trimestrale 235 , quale<br />

definita dall’A.B.I.<br />

Il problema della disciplina applicabile ai contratti già in essere alla data di entrata in<br />

vigore della deliberazione del CICR, ha trovato definitiva soluzione in un<br />

intervento della Corte Suprema del 2004. Più specificamente, delle Sezioni Unite,<br />

che, nell’ultimo atto di questo tortuoso percorso, si sono spinte sino a considerare<br />

l’ ammissibilità di una efficacia retroattiva delle decisioni con le quali la Cassazione,<br />

a sezioni semplici, ha negato, nel 1999 ex abrupto, l’esistenza di un qualche uso<br />

anatocistico rispetto alla capitalizzazione trimestrale.<br />

2000, n. 425, in Banca, borsa e tit. credito, 2001, II, 1. In particolare, la Corte h affermato: «Per quanto<br />

ampiamente possono interpretarsi tra le finalità di “integrazione e correzione” perseguite dal<br />

legislatore delegante, nonché i principi ed i criteri direttivi posti a base del T.U. bancario, è<br />

certamente da escludersi che la predetta delega legittimi una efficacia retroattiva e genericamente<br />

valicante, sia pure nell’esercizio del potere di armonizzazione di tale Testo unico con il resto della<br />

normativa di settore. La norma denunciata, difatti, distingue tra contratti ed effetti contrattuali<br />

anteriori o posteriori alla data della propria entrata in vigore, stabilisce, con formula tipica delle<br />

norme di generale sanatoria (“sono valide ed efficaci”), una indiscriminata validità temporanea delle<br />

clausole anatocistiche bancarie contenute in contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore<br />

della prevista deliberazione del CICR, prescindendo dal tipo di vizio da cui sarebbero viziate e da<br />

ogni collegamento con il T.U. bancario che non sia meramente discrezionale…L’indeterminatezza<br />

della fattispecie di cui al comma 3 dell’art.25 del d.lgs. n.342/1999 non consente di ricondurre la<br />

denunciata norma nell’ambito dei principi e dei criteri della legge di delegazione …Esclusa, pertanto,<br />

la possibilità di una interpretazione adeguatrice delle legge delegata alla legge delegante, deve<br />

concludersi- indipendentemente da ogni considerazione sulla ragionevolezza intrinseca della norma<br />

denunciata- e restando assorbito ogni altro profilo delle sollevate questioni – che la norma viola l’art.<br />

76 della Costituzione ». La Corte ha quindi ha argomentato sia sul piano formale, sia su quello<br />

sostanziale.<br />

233 Così, Cass., 4 maggio 2001, n. 6263, in Rep. Foro it., 2001, voce Interessi, n. 84; Cass., 6 dicembre<br />

2002, n. 17338, in Rep. Foro it., 2002, voce Interessi n. 81. Di orientamento opposto, alcune decisioni<br />

della giurisprudenza di merito. Tra queste, si vedano Trib. Napoli, 18 gennaio 2002, in Rep Foro it.,<br />

2002, voce Interessi, n. 95; Trib. Roma, 9 maggio 2001, in Rep. Foro it., 2001, 2989.<br />

234 Cass., 20 febbraio 2003, n. 2593, in Banca, borsa e tit. credito, 2003, II, 505, che ha affermato la non<br />

sussistenza di un uso anatocistico trimestrale in rapporto all’operazione di mutuo bancario.<br />

235 Trib Roma, 21 gennaio 2000, in Rep. Foro it., 2000, I, 2045, che ha inibito, ex art. 1469 sexies c.c.,<br />

l’uso nei rapporti negoziali con i consumatori, delle clausole contenute nelle condizioni generali di<br />

contratto, ovvero predisposte da un’associazione di imprese, con le quali si stabilisce che i conti<br />

risultati anche saltuariamente debitori vengano chiusi con periodicità trimestrale, mentre gli interessi<br />

attivi siano accreditati a fine anno, e che gli interessi riconosciuti al correntista o dallo stesso<br />

corrisposti producono a loro volta interessi. Vedi anche Trib. Milano, 15 settembre 2004, in Foro it.,<br />

2004, I, che ha inibito la banca convenuta, alla quale i clienti consumatori chiedano la restituzione<br />

delle somme indebitamente percepite a titolo di anatocismo, fino al 22 aprile 2000, di opporre un<br />

rifiuto fondato sulla legittimità della clausola. Così, anche Trib. Torino, 17 dicembre 2002, in Rep.<br />

Foro it., 2003, voce Consumatori e utenti, n. 29.<br />

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