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CAPITOLO PRIMO

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direttiva ha rappresentato una novità all’interno del codice civile. Ed infatti, proprio<br />

al fine di porre una in equivoca distinzione rispetto alla tradizionale accezione di<br />

professionista, quale prestatore d’opera intellettuale, fornita dagli artt. 2229 ss c.c.,<br />

alla figura è stata attribuita una connotazione imprenditoriale. 289 Così, è<br />

professionista la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria<br />

attività imprenditoriale o professionale, ovvero un intermediario, ex art. 3, comma<br />

1, lett. c), c. consumo 290 .<br />

Diversamente, la figura di consumatore non è risultata affatto nuova<br />

all’ordinamento italiano, in quanto già contemplata dall’istituto del credito al<br />

consumo, ex art. 121 T.u.b. Ed invero, la definizione fornita dal Testo unico in<br />

materia bancaria e creditizia è stata sostanzialmente riprodotta, disponendo il<br />

Codice che è consumatore la persona fisica che agisce al di fuori dell’attività<br />

professionale eventualmente esercitata. Il contrasto con la figura del professionista<br />

attiene, dunque, in primis al profilo soggettivo, atteso che si esclude che possa essere<br />

qualificato come consumatore anche una persona giuridica 291 . Con riguardo a<br />

quello oggettivo, sul significato dell’agire al di fuori della professione gli<br />

orientamenti sono divergenti. Alla interpretazione obiettiva dello scopo dell’atto<br />

compiuto dal consumatore, in base alla quale anche quello indirettamente<br />

strumentale all’esercizio di una attività professionale sarebbe idoneo a<br />

disconoscergli la qualificazione di consumatore 292 , è stata opposta una<br />

interpretazione più “soft”, che pare preferibile. Sarebbe cioè da considerarsi<br />

consumatore anche colui che compia atti riconducibili alla professione, purché in<br />

289 La figura del professionista, quale indicata dalla direttiva, è stata mutuata dal diritto francese,<br />

mentre l’aggettivo imprenditoriale, che qualifica oggi, all’art. 3, comma 1, lett. c), c. consumo, l’attività<br />

esercitata dal professionista, è stato aggiunto alla definizione comunitaria dal legislatore italiano, in<br />

sede di attuazione della direttiva. Al riguardo, vedi V. Carbone, La difficile attuazione della direttiva<br />

comunitaria 93/13/Cee, in Corriere Giur., 1996, n. 3, 251.<br />

290 La previsione dell’intermediario, assente nell’art. 1469 bis c.c., è stata aggiunta in sede di<br />

redazione del Codice del consumo ed ha ampliato l’ambito di applicazione, estendendolo ai soggetti<br />

professionisti per agiscono per il tramite di imprese intermediarie.<br />

291 L’applicazione della disciplina al solo consumatore persona fisica è stata criticata, tra gli altri, da<br />

E. Roppo, La nuova disciplina delle clausole abusive nei contratti fra imprese e consumatori, cit., 282. Il Giudice<br />

di Pace di L’Aquila, 3 novembre 1997, in Gazzetta Ufficiale, I serie spec. N. 4, 28 gennaio 1998, 57, ha<br />

ritenuto la questione non manifestamente infondata. La Corte Costituzionale, 30 giugno 1999, in<br />

Foro it. 1999, I, 3118, ha invece dichiarato la questione manifestamente infondata.<br />

292 Alla qualificazione di consumatore la Corte di giustizia ha attribuito una interpretazione<br />

restrittiva, secondo la quale non ricadono nell’ambito di applicazione della disciplina i contratti ad<br />

uso promiscuo o parzialmente relativo alla attività professionale del soggetto, Corte gius. CE, 2<br />

gennaio 2005, causa C-464/01, in Europa e dir. priv., 2005, 4, 1135, con nota di V. Crescimanno.<br />

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