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CAPITOLO PRIMO

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politica economica. Peraltro, nel nuovo ordinamento bancario, l’operato delle<br />

autorità risulta vincolato anche dalla appartenenza alla Comunità europea: esse<br />

devono cioè esercitare i poteri loro attribuiti dalla legge «in armonia con le<br />

disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della Comunità<br />

europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e<br />

finanziaria», ex art. 6 T.u.b..<br />

Tra le finalità generali della vigilanza, assume un ruolo primario, con ciò quasi<br />

infrangendo un “tabù”, quello della libera concorrenza: l’art. 5 T.u.b. annovera,<br />

accanto a quello della stabilità complessiva e della osservanza delle disposizioni in<br />

materia creditizia, il fine dell’efficienza e della competitività del sistema finanziario.<br />

La norma compone quindi il presunto conflitto tra il perseguimento della stabilità e<br />

quello della concorrenza, quasi rendendo tali profili tra di loro complementari, ossia<br />

individuando nell’uno lo strumento di realizzazione dell’altro. Ancora, essa<br />

conferma quel passaggio da vigilanza “strutturale” a vigilanza “prudenziale” già<br />

indicato dal d.lgs. 481/1992, stabilendo esplicitamente che essa deve essere<br />

esercitata tenuto conto della “sana e prudente gestione” degli enti creditizi, la cui<br />

efficienza risulta quindi investita di un valore autonomo e non meramente<br />

subordinato a quella del sistema considerato nel suo complesso. La elevazione a<br />

principio ordinamentale della competitività, peraltro, non resta sul piano di una<br />

mera enunciazione, ma acquista effettività attraverso la despecializzazione<br />

operativa, temporale ed istituzionale che il Testo Unico ratifica: gli operatori<br />

bancari tutti sono ammessi ad esercitare, oltre alla attività bancaria, ossia quella di<br />

esercizio del credito e raccolta del risparmio, ogni altra attività finanziaria e la<br />

relativa disciplina risulta esaurita nel Testo unico medesimo 143 . E proprio alla<br />

despecializzazione deve essere ricondotta l’introduzione del termine banca, in luogo<br />

di istituiti ed aziende di credito, prima ed ente creditizio poi.<br />

Ogni dubbio residuo circa la valenza autonoma e paritetica del principio della<br />

concorrenza nel settore bancario è stato fugato dalla legge 262 del 2005, c.d. legge<br />

sul risparmio, la quale ha sottratto alla Banca d’Italia la funzione di vigilanza sul<br />

rispetto della normativa antitrust, a favore dell’AGCM, lasciando, in ogni caso, alla<br />

143 L’art. 10 del T.u.b. estende così la operatività delle banche, ampliando la portata dell’art. 5, d.lgs.<br />

481/1992. Inoltre, vengono abrogati il T.U. del 1929 sulle Casse di risparmio e le Banche del monte;<br />

il T.U. del 1937 sulle Casse rurali ed artigiane; il d.lgs. del 1948 sulle Banche popolari, e tutte le<br />

discipline che riservavano agli Istituti di credito speciale statuti specifici. Con riguardo al credito<br />

speciale, “sopravvivono” quello fondiario ed alle opere pubbliche; il credito agrario e peschereccio,<br />

ed il credito su pegno. Rispetto ad essi, conservano vigore alcune disposizioni di carattere<br />

agevolativo.<br />

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