17.08.2013 Views

CAPITOLO PRIMO

CAPITOLO PRIMO

CAPITOLO PRIMO

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

entrano in rapporto con gli istituti, ma senza derogare alle norme ordinarie ed ai<br />

principi comuni, salvo che tale deroga non sia liberamente accettata dalle parti» 51 .<br />

Siffatta maggiore libertà operativa, quasi anticipatrice di quella tipica della banca<br />

“universale”, non sembra comunque sufficiente a ricondurre la natura pubblica alla<br />

realizzazione di interessi di ordine collettivo, ulteriori rispetto a quello di<br />

“garantire” un presidio permanente verso eventuali spinte concorrenziali ad opera<br />

degli operatori privati, delle quali si considerava solamente l’effetto destabilizzante.<br />

Al mero riconoscimento della pubblicità di questi istituti da parte del legislatore del<br />

1936, quindi, non era sottesa l’istanza di assicurare ai risparmiatori un maggiore<br />

grado di protezione, né esso di fatto trovò realizzazione, se non nel senso di<br />

salvaguardia generalizzata della stabilità del sistema, attraverso la conservazione del<br />

preesistente potere di controllo sulla attività in capo all’apparato pubblico 52 . La<br />

pubblicità soggettiva integrava quella oggettiva senza, però, delineare strumenti di<br />

tutela ulteriori ed autonomi sotto il profilo del risparmio e giammai del<br />

risparmiatore. E sembra dunque pacifico escludere che queste aziende fossero<br />

assoggettate ad un qualche particolare asservimento alle autorità creditizie, e che<br />

fossero perciò strumentali al potere di direttiva dell’autorità politico-amministrativa<br />

più delle altre banche, pubbliche e private.<br />

A conclusioni analoghe si giunge con riguardo agli istituti di credito pubblici. Essi,<br />

diversamente dalle aziende di credito pubbliche, operavano nel medio e lungo<br />

termine e furono istituiti su espressa iniziativa pubblica, e diretti all’esercizio dei<br />

crediti speciali, quali il credito fondiario, il credito agrario, il credito edilizio, il<br />

credito alberghiero e turistico, il credito industriale e mobiliare ed il credito<br />

minerario 53 . In particolare, la loro creazione era autorizzata o disposta dallo Stato, al<br />

quale era altresì attribuita una riserva sulla nomina degli organi amministrativi e<br />

51 Cass. 10 luglio 1976, n.820, in Banca, borsa e tit. cred., 1976, II, 142 ss. Ancora, la Suprema Corte ha<br />

stabilito che «la creazione di speciali Sezioni di un Istituto di credito, dovuta alla considerazione di<br />

operazioni da svolgere in un determinato settore del credito, qualificato da una particolare disciplina<br />

economica e giuridica, comporta una semplice autonomia amministrativa e contabile del patrimonio<br />

destinato a tali operazioni».<br />

52 R. Costi, Riflessioni in tema di enti creditizi pubblici, cit., 583 ss..<br />

53 La legge bancaria, all’art. 6, prevedeva il controllo sulle operazioni di raccolta del risparmio a<br />

medio e lungo termine e sulle aziende che lo esercitassero, e dedicava il titolo VI alla «disciplina della<br />

raccolta del risparmio a medio e lungo termine». In particolare, l’art. 41 l. bancaria, deferiva al<br />

Comitato Interministeriale tutte le attribuzioni prima spettanti ai diversi Ministeri, con riguardo agli<br />

istituti di credito fondiario, di credito edilizio, di credito agrario, all’istituto Mobiliare Italiano, al<br />

Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, all’Istituto di credito per le Imprese di pubblica utilità,<br />

all’Istituto di Credito Navale (poi assorbito dall’I.M.I.) ed all’Istituto Nazionale di Credito per il<br />

Lavoro Italiano all’Estero. Con il D.L.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 370, la disciplina organica<br />

originariamente dettata dalla legge bancaria per le aziende di credito operanti nel breve fu estesa<br />

anche agli istituti operanti nel lungo termine.<br />

29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!