CAPITOLO PRIMO
CAPITOLO PRIMO
CAPITOLO PRIMO
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
entrano in rapporto con gli istituti, ma senza derogare alle norme ordinarie ed ai<br />
principi comuni, salvo che tale deroga non sia liberamente accettata dalle parti» 51 .<br />
Siffatta maggiore libertà operativa, quasi anticipatrice di quella tipica della banca<br />
“universale”, non sembra comunque sufficiente a ricondurre la natura pubblica alla<br />
realizzazione di interessi di ordine collettivo, ulteriori rispetto a quello di<br />
“garantire” un presidio permanente verso eventuali spinte concorrenziali ad opera<br />
degli operatori privati, delle quali si considerava solamente l’effetto destabilizzante.<br />
Al mero riconoscimento della pubblicità di questi istituti da parte del legislatore del<br />
1936, quindi, non era sottesa l’istanza di assicurare ai risparmiatori un maggiore<br />
grado di protezione, né esso di fatto trovò realizzazione, se non nel senso di<br />
salvaguardia generalizzata della stabilità del sistema, attraverso la conservazione del<br />
preesistente potere di controllo sulla attività in capo all’apparato pubblico 52 . La<br />
pubblicità soggettiva integrava quella oggettiva senza, però, delineare strumenti di<br />
tutela ulteriori ed autonomi sotto il profilo del risparmio e giammai del<br />
risparmiatore. E sembra dunque pacifico escludere che queste aziende fossero<br />
assoggettate ad un qualche particolare asservimento alle autorità creditizie, e che<br />
fossero perciò strumentali al potere di direttiva dell’autorità politico-amministrativa<br />
più delle altre banche, pubbliche e private.<br />
A conclusioni analoghe si giunge con riguardo agli istituti di credito pubblici. Essi,<br />
diversamente dalle aziende di credito pubbliche, operavano nel medio e lungo<br />
termine e furono istituiti su espressa iniziativa pubblica, e diretti all’esercizio dei<br />
crediti speciali, quali il credito fondiario, il credito agrario, il credito edilizio, il<br />
credito alberghiero e turistico, il credito industriale e mobiliare ed il credito<br />
minerario 53 . In particolare, la loro creazione era autorizzata o disposta dallo Stato, al<br />
quale era altresì attribuita una riserva sulla nomina degli organi amministrativi e<br />
51 Cass. 10 luglio 1976, n.820, in Banca, borsa e tit. cred., 1976, II, 142 ss. Ancora, la Suprema Corte ha<br />
stabilito che «la creazione di speciali Sezioni di un Istituto di credito, dovuta alla considerazione di<br />
operazioni da svolgere in un determinato settore del credito, qualificato da una particolare disciplina<br />
economica e giuridica, comporta una semplice autonomia amministrativa e contabile del patrimonio<br />
destinato a tali operazioni».<br />
52 R. Costi, Riflessioni in tema di enti creditizi pubblici, cit., 583 ss..<br />
53 La legge bancaria, all’art. 6, prevedeva il controllo sulle operazioni di raccolta del risparmio a<br />
medio e lungo termine e sulle aziende che lo esercitassero, e dedicava il titolo VI alla «disciplina della<br />
raccolta del risparmio a medio e lungo termine». In particolare, l’art. 41 l. bancaria, deferiva al<br />
Comitato Interministeriale tutte le attribuzioni prima spettanti ai diversi Ministeri, con riguardo agli<br />
istituti di credito fondiario, di credito edilizio, di credito agrario, all’istituto Mobiliare Italiano, al<br />
Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, all’Istituto di credito per le Imprese di pubblica utilità,<br />
all’Istituto di Credito Navale (poi assorbito dall’I.M.I.) ed all’Istituto Nazionale di Credito per il<br />
Lavoro Italiano all’Estero. Con il D.L.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 370, la disciplina organica<br />
originariamente dettata dalla legge bancaria per le aziende di credito operanti nel breve fu estesa<br />
anche agli istituti operanti nel lungo termine.<br />
29