CAPITOLO PRIMO
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Interbancario del 1988, avente ad oggetto una disciplina di pubblicità, parzialmente<br />
mutuata dalla legge sulla trasparenza delle operazioni bancarie, come visto nel<br />
capitolo precedente 159 . Soprattutto rispetto a quest’ultima, deve essere rilevato che il<br />
Testo unico ha apportato alcune significative modificazioni, talune delle quali<br />
configurano una differenza nell’approccio al tema della tutela del contraente<br />
debole. Dalla trasfusione della l. 154/1992, rispetto a taluni istituti, è risultata, cioè,<br />
una certa riduzione del grado di protezione accordato al risparmiatore, ciò che<br />
appresso si avrà modo di rilevare.<br />
Con riguardo al profilo applicativo, la l. 154/1992 adottava un criterio tanto<br />
soggettivo, quanto oggettivo, estendendosi alle banche ed ogni altro soggetto che,<br />
nel territorio dello Stato, esercitasse attività di prestito e di finanziamento, ed in<br />
ogni caso quelle indicate dall’allegato alla seconda direttiva bancaria. Diversamente,<br />
il Testo unico adotta un criterio esclusivamente oggettivo e territoriale, limitando<br />
l’applicazione della disciplina alla attività svolta dalle banche e dagli intermediari<br />
finanziari nel territorio della Repubblica 160 . In via residuale, l’adozione di un criterio<br />
subiettivo resta affidata al Ministro dell’economia e delle finanze, cui si riconosce il<br />
potere di ampliare questa area attraverso l’individuazione di altri soggetti. Potere<br />
contrattuale delle banche. Essa conteneva, tra l’altro: la previsione dell’obbligo per le banche di<br />
indicare il costo complessivo del credito attraverso un’unica aliquota percentuale su base annua e di<br />
specificarne le componenti (art. 1, comma 1 e 2); l’esclusione della possibilità di effettuare un rinvio<br />
alle condizioni d’uso o di piazza, art. 3, comma 1; la nullità della clausole carenti dell’indicazione del<br />
costo complessivo del credito e la sostituzione automatica attraverso l’adeguamento agli interessi<br />
nella misura legale, art. 3, comma 2; la limitazione del ius variandi alle operazioni a tempo<br />
indeterminato ed alla espressa previsione approvata per iscritto, sempre che ricorresse un<br />
giustificato motivo e salvo il diritto di recesso del cliente, nel termine di quindici giorni dal<br />
ricevimento della comunicazione da parte della banca, art. 4, comma 2; la variazione del costo del<br />
credito in senso sfavorevole al cliente solo in ipotesi di mutuo consenso espresso per iscritto a pena<br />
di nullità, art. 4, comma 1; il conteggio del costo del credito a decorrere dal giorno dell’effettivo<br />
utilizzo, art. 5, comma 1; la previsione della fissazione di un tasso minimo inderogabile per la tutela<br />
della clientela più debole, l’indicazione scritta del tasso ed in mancanza l’uso di quello di sconto, art.;<br />
con riguardo ai servizi bancari, la specifica approvazione per iscritto delle clausole sulle provvigioni,<br />
commissioni, spese, costi accessori ed ogni altro rimborso, in difetto della quale nulla era dovuto,<br />
art. 12, comma 2.<br />
159 Vedi par. 3.2, Cap. I.<br />
160 La disciplina della trasparenza non trova, quindi, applicazione per gli operatori esteri che in Italia<br />
si limitano alla prestazione di un singolo servizio. In tal senso, P. Bontempi, Diritto bancario e<br />
finanziario, cit., 194. Ancora, la disciplina non si applica alle attività connesse e strumentali; ai servizi<br />
di investimento ed al servizio accessorio di consulenza di investimenti in strumenti finanziari; al<br />
collocamento di prodotti finanziari ed alle operazioni e servizi che siano componenti di prodotti<br />
finanziari assoggettati alla disciplina dettata dall’art. 25 bis T.u.f. o dalla parte IV, Titolo II, capo I,<br />
T.u.f., ex art. 23, comma 4, T.u.f.<br />
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