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CAPITOLO PRIMO

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potesse giustificare tale restrizione. Esso sembra potere essere individuato nella<br />

Costituzione medesima che, all’art.47, afferma la necessità dell’intervento dello<br />

Stato per la tutela e l’incoraggiamento del risparmio, e per la disciplina, il controllo<br />

ed il coordinamento dell’esercizio del credito. La norma costituzionale, dunque,<br />

attraverso la statuizione di carattere generale in ordine al controllo sulla attività<br />

bancaria, attribuisce ad esso un riconoscimento autonomo e distinto rispetto a<br />

quello del principio del controllo per l’indirizzo ed il coordinamento dell’attività<br />

economica a fini sociali, complessivamente considerata, e colma la lacuna della<br />

legge bancaria, individuando nella tutela del risparmio il fine sociale capace di<br />

giustificare la limitazione della attività medesima 61 . Tale autonomo ed unitario<br />

riconoscimento del fenomeno risparmio-credito, in forza della formulazione<br />

letterale dell’art.47 Cost., ha dunque legittimato il sistema di oligopolio<br />

amministrato introdotto dalla legge bancaria, fondato sulla definizione formale della<br />

natura pubblica della attività, e diretto a tutelare il risparmio e, quindi, ad<br />

incoraggiarne la formazione, attraverso il controllo sul suo reimpiego, ossia,<br />

dell’esercizio del credito 62 . Il nuovo indirizzo di politica bancaria assurse così a<br />

principio costituzionale, inserendosi, legittimamente, nel quadro di politica<br />

economica generale 63 . La volontà di ratificare costituzionalmente i principi fissati<br />

dalla legge bancaria è peraltro manifesta nei lavori preparatori, dove si legge che «è<br />

consigliabile una esplicita enunciazione nella Carta Costituzionale, che sancisca il<br />

carattere di pubblico interesse che riveste la funzione di intermediazione del<br />

credito, carattere già riconosciuto dalla legge del 1936, e conseguentemente<br />

stabilisca la necessità di ordine economico e sociale di tutelare il regolare esercizio<br />

di tale funzione mediante pubblico controllo» 64 .<br />

61 Al riguardo, F. Capriglione osserva che «L’aver il legislatore costituzionale considerato<br />

autonomamente il credito rispetto agli altri settori economici imprenditoriali significa che esso ha<br />

riconosciuto come questo, più degli altri, assume rilievo pubblicistico nel perseguimento di finalità<br />

proprie dello Stato », Intervento pubblico e ordinamento del credito, Milano, 1978, 102. Sulla necessità della<br />

autonoma considerazione del fenomeno risparmio-credito rispetto al problema dell’indirizzo<br />

pubblico dell’economia, vedi Atti parlamentari, Assemblea Costituente, Commissione per la<br />

Costituzione, III Sottocommissione, 15-16 ottobre 1946, 202.<br />

62 Sull’affermazione di un interesse pubblicistico ad una disciplina unitaria del settore da parte<br />

dell’art.47, vedi G. Ruta, In tema di validità costituzionale dell’intervento dello Stato nel settore creditizio, in La<br />

disciplina pubblicistica del credito atti del secondo convegno della Associazione Italo- Spagnola dei professori di Diritto<br />

Amministrativo, Venezia, 12-14 ottobre 1968, a cura di M Nigro e M. S. Retortillo, Padova, 1970, 181<br />

ss.; L. Spagnuolo Vigorita, Principi costituzionali sulla disciplina del credito, in Rass. dir. pubblico, 1962, 365.<br />

63 Cfr. G. Ruta, Il risparmio nel sistema della legislazione bancaria, Milano, 1965, 27 ss..<br />

64 Così si legge nel rapporto della Commissione Economica, IV, Credito e Assicurazione I Relazione,<br />

presentato all’Assemblea Costituente, 37 ss., ed, ancora, «in conseguenza della presente ampiezza del<br />

pubblico intervento nell’attività creditizia e della natura sempre più pubblicistica dell’ordinamento<br />

delle aziende e degli istituti di credito, la Commissione ha ritenuto di porre il quesito<br />

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