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CAPITOLO PRIMO

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La previsione del giustificato motivo, in luogo della giusta causa, è, dunque,<br />

sostanzialmente neutra. Piuttosto, la disciplina consumeristica favorisce la categoria<br />

dei professionisti prestatori di servizi finanziari, attraverso l’esonero dall’obbligo del<br />

preavviso, che invece non pare trascurabile. Infatti, il riconoscimento del relativo<br />

termine apporta un rilevante vantaggio al consumatore, atteso che questo lo pone<br />

nella condizione di valutare le conseguenze dello scioglimento del contratto, e gli<br />

eventuali adempimenti che lo stesso comporta. Nondimeno, il Codice ha optato<br />

per la soppressione di questo obbligo, presumibilmente fondando ancora su<br />

considerazioni di ordine sistemico. Tuttavia, non sembra che le esigenze di celerità<br />

cui i rapporti devono essere improntati nell’ambito dei mercati finanziari, siano<br />

incompatibili con la previsione di un preavviso; mentre lo squilibrio che può<br />

derivare al risparmiatore-consumatore da una clausola che non prescriva questo<br />

obbligo, non trova adeguato bilanciamento nella maggiore efficienza sistemica che<br />

da tale maggiore celerità consegue. In questa specifica fattispecie, la prevalenza dei<br />

profili pubblicistici optata dal legislatore non sembra, dunque, condivisibile.<br />

Il sistema di esenzione del Codice del consumo, e la sua parziale inadeguatezza, si<br />

sovrappongono alla disciplina dettata dal codice civile con specifico riguardo al<br />

recesso dal contratto bancario, all’art. 1845 c.c. La norma stabilisce che, salvo patto<br />

contrario, la banca non può recedere prima della scadenza del termine, se non per<br />

giusta causa, e prescrive l’obbligo di concedere un termine non inferiore a 15 giorni<br />

per la restituzione delle somme dovute. Al terzo comma, con specifico riguardo alla<br />

apertura di credito a tempo indeterminato, meramente ammette che ciascuna parte<br />

possa recedere, fermo il termine di preavviso, che, ove non fissato, si intende<br />

ancora di 15 giorni.<br />

La disciplina codicistica contrasta, quindi, con quella consumeristica, sia in ordine al<br />

presupposto della giusta causa, sia in ordine all’obbligo del preavviso, in quanto<br />

deroga al primo, e prescrive il secondo. Occorre dunque comporre questo puzzle, sì<br />

da definire un sistema unitario che assicuri ai contratti di carattere finanziario il più<br />

alto grado di tutela possibile, sulla base della combinazione delle previsioni dell’una<br />

e dell’altra normativa.<br />

Sotto il profilo della giusta causa, antecedentemente alla introduzione della<br />

disciplina dei contratti del consumatore, il primo comma dell’art. 1845 c.c. è stato<br />

tradizionalmente posto a base della legittimità delle Norme bancarie uniformi che<br />

riconoscevano alla banca il diritto di recesso ad nutum. La norma codicistica, infatti,<br />

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