CAPITOLO PRIMO
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Con riguardo al profilo soggettivo, mentre la disciplina della trasparenza bancaria<br />
opera a beneficio del cliente bancario, sia esso un professionista o un consumatore,<br />
a quest’ultimo avendo riguardo, in via esclusiva, solo la disciplina del credito al<br />
consumo; invece, l’ambito di applicazione della disciplina del Codice del consumo è<br />
limitato ai contratti che siano stipulati tra un professionista ed un consumatore, tale<br />
essendo la persona fisica che agisca al di fuori della propria professione. Sicché, dal<br />
regime di tutela di carattere sostanziale definito dal Codice, resta senz’altro esclusa<br />
la categoria delle imprese, pure deboli nel confronto con la banca.<br />
Diversamente, nell’ipotesi in cui il cliente della banca sia qualificabile come<br />
consumatore, questi beneficerà del sistema definito dal T.u.b e di quello definito<br />
dalla disciplina consumeristica.<br />
Tale “doppiezza” non è stata composta dal legislatore, che ha mancato di realizzare<br />
un coordinamento o una qualche abrogazione, lasciando sopravvivere tel quelle il<br />
regime definito dal Testo Unico. Si è dunque resa necessaria un’opera di raccordo<br />
tra le due normative, ossia un coordinamento delle previsioni omologhe dettate dai<br />
due sistemi, che ha consentito di mutuarne i profili di maggiore efficienza, e di<br />
definire una disciplina unitaria, idonea ad assicurare al risparmiatore-consumatore il<br />
grado di tutela più elevato possibile.<br />
Invero, nell’ambito dell’analisi e dello studio di questi profili, è emerso che<br />
l’estensione della disciplina più efficace non opera solo dalla disciplina<br />
consumeristica a quella bancaria, come prima facie è agevole supporre, ma anche in<br />
senso inverso. Infatti, talora è il sistema dettato dal Codice del consumo ad<br />
assicurare una tutela più effettiva e, quindi, a doversi ritenere operante anche a<br />
beneficio del risparmiatore. Tal’altra, viceversa, è il sistema del T.u.b. a meglio<br />
garantire la posizione del cliente nel confronto con la banca, dovendosi perciò<br />
considerare prevalente. Ciò che si è avuto modo di verificare in particolare, rispetto<br />
alle deroghe che il Codice prevede sulla materia dei contratti aventi ad oggetto la<br />
prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, che tendono ad abbassare il<br />
grado di protezione accordato al consumatore.<br />
In particolare, all’art. 33, comma 3, il Codice del consumo dedica ai rapporti di<br />
carattere finanziario una disciplina speciale, che parzialmente mortifica la sua<br />
aspirazione a garantire il più elevato livello di tutela possibile, attraverso la<br />
parificazione delle posizioni delle parti. E tale specialità si concreta in un regime più<br />
soft, che favorisce il professionista di prestazioni finanziarie rispetto a quello tout<br />
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