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CAPITOLO PRIMO

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insussistenza di un qualche collegamento funzionale tra le due fattispecie, ed altresì,<br />

della ispirazione della disciplina antitrust alla tutela degli imprenditori e non, in via<br />

diretta, a quella del consumatore 277 . Queste argomentazioni sono state destituite di<br />

fondamento. La Corte, riprendendo le argomentazioni della dottrina minoritaria, ha<br />

ampliato l’ambito di operatività della tutela fornita dal diritto antitrust al<br />

consumatore, al quale ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare l’azione di<br />

nullità e di risarcimento ex art. 33, comma 2 legge antitrust, individuando nella<br />

conclusione del contratto a valle, il momento di realizzazione concreta della<br />

funzione illecita dell'intesa anticoncorrenziale. In ragione del collegamento<br />

funzionale intercorrente, ha quindi riconosciuto la natura diretta del danno subito<br />

anche dal consumatore, in conseguenza del comportamento collusivo delle<br />

imprese, ed il suo diritto ad ottenere l’invalidazione del contratto ed il<br />

risarcimento 278 .<br />

4.2. La tutela del cliente: l’ufficio reclami e l’Ombudsman – giurì bancario<br />

Nel settore creditizio, l’autoregolamentazione ricopre un ruolo di particolare rilievo,<br />

che è al contempo espressione dell’assetto altamente concentrato e della coesione<br />

degli operatori che vi operano. Essa è utilizzata da sempre come strumento di<br />

realizzazione e tutela degli interessi della lobby bancaria in materie non ancora<br />

disciplinate, talora proprio allo scopo di evitare che il legislatore intervenga con una<br />

regolamentazione di rango primario, o di precederlo, e ciò soprattutto ove tali<br />

materie involgano diritti e strumenti di tutela della clientela bancaria. Basti pensare<br />

che l’emanazione della l. 154/1992 è stata anticipata dall’accordo definito nel 1988<br />

277 S. Fortunato, I contratti bancari: dalla trasparenza delle condizioni contrattuali alla disciplina delle clausole<br />

abusive, in Dir. Banc. Merc. Fin., 1996, I, 22; Trib. Alba, 12 gennaio 1995, in Contratti, 1996, 160, il<br />

quale, pure ritenendo astrattamente applicabile la disciplina antitrust alla predisposizione da parte<br />

dell’A.B.I. delle norme bancarie uniformi, afferma che la nullità delle stesse non può colpire i<br />

contratti stipulati dalle banche con i propri clienti, in quanto non è attraverso tali accordi che si<br />

realizza la violazione della disciplina della concorrenza, e che tra i contratti «a monte» e quelli «a<br />

valle» non vi possa essere un collegamento funzionale. Di avviso diverso, G. Tucci, Norme bancarie<br />

uniformi e condizioni generali di contratto, nota a Trib. Alba, in Contratti, 1996, 160, che ritiene che «in<br />

tanto l’intesa interbancaria può avere effetti distorsivi sulla concorrenza e merita di essere colpita da<br />

nullità, in quanto essa realizzi attraverso la conclusione di contratti che danno esecuzione alle intese<br />

vietate». Nel senso della incidenza della nullità dell’intesa sulla validità del contratto stipulato a valle,<br />

vedi N. Salanitro, Disciplina antitrust e contratti bancari, cit., 421, il quale rileva il paradosso che si<br />

configurerebbe se le clausole espunte dalle norme perché lesive della concorrenza, restassero valide<br />

all’interno dei contratti.<br />

278 Con sentenza 17475/2002, la Corte aveva invece escluso la possibilità, per i consumatore, di<br />

agire ai sensi dell’art. 33, legge antitrust, sul presupposto che la tutela della concorrenza fosse rivolta,<br />

in via esclusiva, all’imprenditore.<br />

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