CAPITOLO PRIMO
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di tutela sostanziale della prima, con quella di tutela prettamente formale della<br />
seconda 330 .<br />
Ma l’esigenza del rafforzamento della norma del T.u.b. ha trovato, di recente, anche<br />
un riconoscimento legislativo, che ha sostituito alla interpretazione estensiva della<br />
norma dettata dal Codice, una nuova formulazione dell’art. 118 T.u.b. Infatti, come<br />
prima si diceva, la norma è stata radicalmente modificata dall’art. 10, legge n. 248<br />
del 4 agosto 2006. Ciò, peraltro, anche sulla scorta dei Provvedimenti adottati<br />
dall’AGCM nell’ottobre del 2004, sul presupposto che la disciplina del ius variandi<br />
concretava, oltre ad un abuso in danno al risparmiatore, anche una compressione<br />
dei profili della concorrenza sul mercato bancario italiano 331 .<br />
Come è stato rilevato nel capitolo che precede, la formulazione attuale dell’art. 118<br />
T.u.b. dispone, ferma la specifica previsione contrattuale sottoscritta dal cliente, che<br />
il diritto di modificare le condizioni contrattuali possa essere esercitato dalla banca<br />
solo nell’ipotesi in cui ricorra un giustificato motivo. La comunicazione della<br />
variazione al cliente deve avvenire in modo personale, con preavviso di almeno<br />
trenta giorni, ed a questo si riconosce la facoltà di recedere, entro sessanta giorni<br />
dal ricevimento della comunicazione scritta, senza penalità e salve le condizioni di<br />
liquidazione predeterminate.<br />
In contrasto con la consolidata tendenza alla conservazione del potere contrattuale<br />
in capo alle banche, tradizionalmente fondata sulle esigenze di stabilità del settore<br />
creditizio, questo intervento legislativo si muove così nel solco della tutela effettiva<br />
e sostanziale del cliente bancario, ed altresì sembra fornire adeguata integrazione<br />
alle lacune del sistema del Codice del consumo. Il T.u.b., infatti, pure riprendendo<br />
le linee guida tracciate dalla disciplina consumeristica, ha accentuato i vincoli<br />
gravanti in capo alla banca nel momento della modificazione contrattuale, rispetto a<br />
quelli fissati dalla formulazione previgente dell’art. 118 T.u.b., ma anche dallo steso<br />
art. 33, comma 3, lett. b) c. consumo. Ciò si riscontra agevolmente sol che si<br />
mettano in rilievo le differenze che connotano il nuovo art. 118 T.u.b., rispetto alla<br />
disciplina del Codice del consumo. Difformemente dal T.u.b., la disciplina del<br />
Codice non dispone, infatti, che la facoltà di variazione unilaterale sia oggetto di<br />
espressa previsione contrattuale e di relativa sottoscrizione; non fissa il termine<br />
330 Nel senso del coordinamento, A. Di Majo, I contratti bancari e finanziari dopo la legge sulle clausole<br />
abusive, cit., 242; L. Nivarra, Ius variandi del finanziatore e strumenti civilistici di controllo, in Riv. dir. civ.<br />
2000, II, 466, nota 3; Corte Appello Roma, 24 settembre 2002, in Corr. Giur., 2003, 471 ss.<br />
331 Sul punto, onde evitare inutili ripetizioni, si rimanda al par. 2.4, Capitolo II.<br />
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