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CAPITOLO PRIMO

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T.u.b. 188 Le Istruzioni estendono i diritti del cliente prescrivendo, in aggiunta alla<br />

copia del contratto, la consegna de i) il documento di sintesi, volto a fornire una chiara<br />

evidenza delle condizioni contrattuali ed economiche più significative,<br />

agevolandone così l’acquisibilità e la visione immediata. In sostanza, questo<br />

riproduce lo schema del foglio informativo, relativo allo specifico tipo di<br />

operazione o servizio. ii) L’ indicatore sintetico di costo, per le operazioni ed i servizi<br />

individuati dalla Banca d’Italia in quelli di mutuo ed altri finanziamenti 189 , calcolato<br />

secondo la disciplina del TAEG fissata dall’art.122 T.u.b., per il credito al consumo.<br />

Rispetto all’art. 116 T.u.b. che, si rammenta, a seguito della modificazione<br />

apportata dalla l. 262/2005, prevede che nell’avviso pubblicato in ciascun locale<br />

aperto al pubblico, per le operazioni di finanziamento, debba essere indicato il tasso<br />

effettivo globale medio, le Istruzioni prescrivono che, in punto di consegna del<br />

contratto, al cliente debba essere fornita l’indicazione del costo dell’operazione<br />

concretamente posta in essere.<br />

Dunque, rispetto alla disciplina di fonte primaria, sono rilevabili due ordini di<br />

differenze. Uno temporale, attinente al momento dell’informazione; uno oggettivo,<br />

attinente cioè all’operazione alla quale il costo si riferisce, che la normativa<br />

secondaria non individua in quella generalmente offerta dalla banca, ma in quella<br />

concretamente posta in essere rispetto allo specifico cliente.<br />

Nella fase “esecutiva” del contratto, il Testo unico prevede l’invio periodico<br />

dell’estratto conto e la sua agevole intelligibilità. In particolare, come visto sopra,<br />

per i rapporti di conto corrente è prescritta una periodicità annuale, salva la<br />

possibilità per il cliente di richiedere che essa sia semestrale, trimestrale o mensile,<br />

ex art. 119, comma 2, T.u.b. In ipotesi di mancata opposizione all’estratto conto, da<br />

comunicarsi per iscritto entro sessanta giorni dal ricevimento, questo si intende<br />

approvato. Nella parte in cui individua il dies a quo, appunto, nel giorno del<br />

ricevimento, la norma si discosta dalle N.b.u., che invece lo fissavano nel giorno<br />

dell’invio dell’estratto conto, derogando così all’art. 1832, comma 2, c.c.. Tuttavia,<br />

conformemente alle Norme, l’art. 119 T.u.b. ancora richiede la forma scritta per<br />

l’eventuale contestazione.<br />

188 A. M. Carriero, Art. 117 Contratti, in Commentario al testo unico delle leggi in material bancaria e creditizia,<br />

F. Capriglione, Cedam, 2001, 906, rileva come questa disposizione sia diretta contrastare la prassi<br />

delle banche di concludere i contratti per corrispondenza.<br />

189 Le Istruzioni della Banca d’Italia specificano che per altri finanziamenti devono intendersi, ad<br />

esempio, i prestiti personali e quelli finalizzati.<br />

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