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CAPITOLO PRIMO

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fissazione di paletti che garantiscono il principio della certezza del diritto e delle<br />

posizioni negoziali, seppure “lascino fuori” un novero di soggetti senz’altro<br />

svantaggiati rispetto alla banca concedente, o comunque rappresentativi della<br />

debolezza contrattuale del consumatore. Ciò, a beneficio della classe debole per<br />

antonomasia: il consumatore “civile”. Peraltro, la formulazione letterale dell’art. 121<br />

del T.u.b. ha lasciato spazio ad una interpretazione “ampia”, in base alla quale<br />

devono cioè essere ritenuti compresi nell’area di tutela anche i professionisti che<br />

accedano al credito per scopi estranei alla propria attività professionale e che,<br />

dunque, all’atto del consumo, siano, in sostanza, essi medesimi consumatori 246 .<br />

Mentre per i soggetti ed i rapporti diversi troverà in ogni caso applicazione il<br />

sistema di trasparenza dei contratti bancari, nonché la disciplina di diritto comune.<br />

Come prima si diceva, la normativa del credito al consumo opera in due sensi:<br />

quello della trasparenza, attraverso lo strumento della pubblicità e della<br />

informazione contrattuale, e quello della riconduzione ad equilibrio delle posizioni<br />

contrattuali 247 .<br />

In primis, gli obblighi informativi in ordine al contenuto del contratto vengono<br />

estesi agli annunci pubblicitari ed alle offerte che siano effettuate con qualsiasi<br />

mezzo, ex art. 123 T.u.b. L’informazione nella fase preliminare a quella contrattuale<br />

risulta dunque rafforzata. In particolare, l’elemento più innovativo risiede nella<br />

circostanza che il consumatore deve essere edotto circa il costo totale del<br />

finanziamento, attraverso l’indicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale, di qui,<br />

TAEG, e del relativo periodo di validità, sia ex ante, sia all’interno del contratto, del<br />

quale questo valore assurge ad elemento essenziale. Il TAEG viene calcolato<br />

secondo i criteri stabiliti dal CICR; è espresso in percentuale annua del credito<br />

concesso, sì da rendere immediata ed agevole la sua valutazione da parte del<br />

consumatore, e deve in ogni caso comprendere tutte le spese accessorie e<br />

246 Il presupposto soggettivo della disciplina del credito al consumo non qualifica, in ogni caso, tale<br />

rapporto come credito di scopo. Il contratto, cioè, non individua in positivo lo scopo del<br />

finanziamento. Così, G. Oppo, Presentazione, cit., 15; R. Costi, L’ordinamento bancario, cit, il quale rileva<br />

la circostanza che, con riguardo specifico alla fattispecie del credito al consumo che abbia per<br />

oggetto l’acquisito di determinati beni o servizi, ex art. 124, comma tre, T.u.b., «Al contratto di<br />

credito si collega un contratto di fornitura e la causa di quest’ultimo finisce per colorare anche quella<br />

del primo», 633.<br />

247 Nel senso del riequilibrio delle posizioni contrattuali vedi A. A. Dolmetta, Normativa di trasparenza<br />

e ruolo della Banca d’Italia, cit., 34; P. Bontempi, Diritto bancario e finanziario, 2006, 208; G. Carriero,<br />

Norme di protezione dell’utente dei servizi bancari e finanziari, cit., 83; G. Alpa, La trasparenza delle operazioni<br />

bancarie e la tutela del risparmiatore, cit.<br />

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