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CAPITOLO PRIMO

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devono essere ricercate all’interno del settore nel quale questi operano, nelle<br />

esigenze di solvibilità e di stabilità, e nella mutevolezza delle condizioni che lo<br />

caratterizzano 325 . Ragioni, cioè, di carattere sistemico. Trova, quindi, ancora<br />

affermazione il tema della prevalenza dei profili pubblicistici, anche in una<br />

normativa che, pure, è espressamente dedicata alla tutela dell’interesse privatistico<br />

del consumatore 326 .<br />

2.1 Le deroghe operanti con riguardo alla prestazione di servizi finanziari.<br />

La disciplina del ius variandi<br />

Specificamente attinente alla materia che ci occupa, è la disciplina che il Codice del<br />

consumo detta sul diritto di variazione delle condizioni contrattuali. Il problema del<br />

coordinamento con la normativa del T.u.b., si pone con riguardo alle modificazioni<br />

delle condizioni economiche, atteso che la facoltà riconosciuta alle banche dall’art.<br />

118 T.u.b., secondo l’orientamento prevalente, opera sui prezzi ed i tassi previsti<br />

dal contratto, mentre il diritto di variazione disciplinato dal Codice, in linea<br />

generale, investe anche le condizioni non economiche.<br />

L’art. 33, comma 2, lett. m), c. consumo, stabilisce una presunzione iuris tantum di<br />

vessatorietà, nell’ipotesi in cui il contratto preveda la possibilità, per il<br />

professionista, di modificarne unilateralmente le clausole, ovvero le caratteristiche<br />

del prodotto o del servizio, senza che ricorra il giustificato motivo indicato nel<br />

contratto stesso. A contrario, se ne desume che la previsione convenzionale di<br />

questo diritto è ammessa se, appunto, essa risulti subordinata ad un giustificato<br />

motivo, quale indicato dalla espressa disposizione contrattuale, risultandone così<br />

eliminata la possibilità che il consumatore incorra in “brutte sorprese” 327 . In<br />

particolare, il parametro del giustificato motivo deve ritenersi attuativo della<br />

clausola generale della buona fede oggettiva 328 , e si ritiene dunque sussistente ove la<br />

modificazione intervenga per esigenze di carattere eteronomo ed obiettivo, ed in<br />

325 G. L. Romagnoli, Clausole vessatorie e contratti d’impresa, Padova, 1997, 160 ss.<br />

326 Sulla riconduzione delle ragioni del sistema di esenzione alle esigenze di carattere sistematico,<br />

critiche sono state espresse da P. Greco, Trasparenza bancaria e condizioni generali alla luce della direttiva<br />

sulle clausole abusive, in Studi e ricerche, 1996, 60, il quale ha rilevato come tale scelta legislativa conservi,<br />

ancora, un spazio al paradosso del risparmiatore.<br />

327 A. Gorogoni, Art. 33, comma 2, lett. m), in Commentario, cit., 287.<br />

328 R. Bocchini, Gli elenchi di clausole vessatorie, sub. Art. 1469 bis co. 3 n. 11, in I contratti dei consumatori,<br />

Torino, I, 2005, a cura di E. Gabrielli ed E. Minervini, 261.<br />

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