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CAPITOLO PRIMO

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quanto sostiene ed assicura il meccanismo concorrenziale 153 ; ii) una diretta e<br />

“passiva”, in quanto obbliga la banca a renderlo consapevole in ordine al contenuto<br />

del contratto prima della sua conclusione. A queste, peraltro, si aggiunge una forma<br />

di tutela attiva, in forza della quale il cliente, in via esclusiva, può attivarsi e fare<br />

dichiarare nullo il contratto difforme dalle prescrizioni normative, come di seguito<br />

si vedrà. Al riguardo, si suole dire che la trasparenza non porta un significato in sé,<br />

non rappresenta tanto un valore- fine, quanto, appunto, un valore- mezzo 154 .<br />

Ma il riconoscimento dell’interesse, o meglio, del diritto all’informazione del<br />

risparmiatore, soddisfa anche l’istanza di sopperire all’inadeguatezza del diritto<br />

comune a correggere lo squilibrio contrattuale tipico del rapporto banca-cliente.<br />

Ancorché le norme dettate con specifico riguardo alla trasparenza attengano<br />

prevalentemente al profilo pubblicitario ed informativo, infatti, deve pure essere<br />

riconosciuta la sussistenza di un nesso tra queste ed il riequilibro delle posizioni<br />

delle parti. Si pensi, in particolare, all’art.120, comma 1, T.u.b., il quale stabilisce,<br />

inderogabilmente, che gli interessi sui versamenti sono calcolati in base alla valuta<br />

del giorno di effettuazione del versamento stesso, e sono dovuti fino al giorno del<br />

prelevamento, così ponendo un divieto espresso alla tradizionale pratica di<br />

accreditare gli interessi con valuta postdatata al giorno successivo. Ancora, l’art.<br />

120, comma 2, T.u.b., rimette al C.I.C.R. la fissazione di criteri per la produzione di<br />

interessi sugli interessi, e, nelle operazioni in conto corrente, assicura alla clientela la<br />

medesima periodicità per quelli a credito ed a debito 155 . In questo senso sembra<br />

operare, con qualche limite, anche l’art. 116, comma 2, T.u.b. il quale prevede che il<br />

Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce, per i titoli di Stato, non solo i<br />

153 In tal senso, la Banca d’Italia, che nella relazione annuale per il 1993 afferma: «Pur rispettoso<br />

degli obblighi di legge, il sistema bancario non sembra tuttavia avere pienamente colto le potenzialità<br />

insite nella disciplina sulla trasparenza in un mercato caratterizzato da una crescente<br />

concorrenzialità, nel quale anche la diffusione delle informazioni e la correttezza dei rapporti<br />

contrattuali assurgono a strumento di confronto competitivo». Banca d’Italia, Relazione per l’anno<br />

1993, I- Relazione economica, Roma, 1994, 342.<br />

154 Tale “lettura” della trasparenza, quale valore-mezzo, è condivisa in dottrina. Tuttavia, secondo<br />

alcuni essa sarebbe funzionale limitatamente al profilo della informazione e della consapevolezza del<br />

risparmiatore, così G. Carriero, Norme di protezione dell’utente, cit., 82. Secondo altri, invece, essa<br />

sarebbe strumentale anche al riequilibrio delle posizioni contrattuali. Così, E. Minervini, Trasparenza<br />

ed equilibrio delle condizioni contrattuali nel testo unico bancario, in Rass. dir. civ., 2001, 660, secondo il quale:<br />

«E’ vero quanto si sostiene abitualmente, che trasparenza e riequilibro non possono essere<br />

identificati in quanto la trasparenza non mira ad una tutela sostanziale degli interessi in gioco, bensì<br />

ad individuare le regole del gioco, e quindi ad indicare come ci si debba comportare correttamente<br />

sul mercato. Tuttavia, non vi è dubbio che il nesso di strumentalità tra trasparenza del contratto ed<br />

equilibrio, normativo ed economico, delle posizioni contrattuali sia particolarmente rilevante. Infatti<br />

la trasparenza del contratto consente al cliente scelte consapevoli…Ma produce altresì un ulteriore<br />

effetto, vincolando il professionista alle informazioni fornite e, dunque, incidendo non solo sull’atto,<br />

ma anche sull’attività del professionista ».<br />

155 Comma aggiunto dall’art. 25, comma 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.<br />

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