CAPITOLO PRIMO
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quanto sostiene ed assicura il meccanismo concorrenziale 153 ; ii) una diretta e<br />
“passiva”, in quanto obbliga la banca a renderlo consapevole in ordine al contenuto<br />
del contratto prima della sua conclusione. A queste, peraltro, si aggiunge una forma<br />
di tutela attiva, in forza della quale il cliente, in via esclusiva, può attivarsi e fare<br />
dichiarare nullo il contratto difforme dalle prescrizioni normative, come di seguito<br />
si vedrà. Al riguardo, si suole dire che la trasparenza non porta un significato in sé,<br />
non rappresenta tanto un valore- fine, quanto, appunto, un valore- mezzo 154 .<br />
Ma il riconoscimento dell’interesse, o meglio, del diritto all’informazione del<br />
risparmiatore, soddisfa anche l’istanza di sopperire all’inadeguatezza del diritto<br />
comune a correggere lo squilibrio contrattuale tipico del rapporto banca-cliente.<br />
Ancorché le norme dettate con specifico riguardo alla trasparenza attengano<br />
prevalentemente al profilo pubblicitario ed informativo, infatti, deve pure essere<br />
riconosciuta la sussistenza di un nesso tra queste ed il riequilibro delle posizioni<br />
delle parti. Si pensi, in particolare, all’art.120, comma 1, T.u.b., il quale stabilisce,<br />
inderogabilmente, che gli interessi sui versamenti sono calcolati in base alla valuta<br />
del giorno di effettuazione del versamento stesso, e sono dovuti fino al giorno del<br />
prelevamento, così ponendo un divieto espresso alla tradizionale pratica di<br />
accreditare gli interessi con valuta postdatata al giorno successivo. Ancora, l’art.<br />
120, comma 2, T.u.b., rimette al C.I.C.R. la fissazione di criteri per la produzione di<br />
interessi sugli interessi, e, nelle operazioni in conto corrente, assicura alla clientela la<br />
medesima periodicità per quelli a credito ed a debito 155 . In questo senso sembra<br />
operare, con qualche limite, anche l’art. 116, comma 2, T.u.b. il quale prevede che il<br />
Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce, per i titoli di Stato, non solo i<br />
153 In tal senso, la Banca d’Italia, che nella relazione annuale per il 1993 afferma: «Pur rispettoso<br />
degli obblighi di legge, il sistema bancario non sembra tuttavia avere pienamente colto le potenzialità<br />
insite nella disciplina sulla trasparenza in un mercato caratterizzato da una crescente<br />
concorrenzialità, nel quale anche la diffusione delle informazioni e la correttezza dei rapporti<br />
contrattuali assurgono a strumento di confronto competitivo». Banca d’Italia, Relazione per l’anno<br />
1993, I- Relazione economica, Roma, 1994, 342.<br />
154 Tale “lettura” della trasparenza, quale valore-mezzo, è condivisa in dottrina. Tuttavia, secondo<br />
alcuni essa sarebbe funzionale limitatamente al profilo della informazione e della consapevolezza del<br />
risparmiatore, così G. Carriero, Norme di protezione dell’utente, cit., 82. Secondo altri, invece, essa<br />
sarebbe strumentale anche al riequilibrio delle posizioni contrattuali. Così, E. Minervini, Trasparenza<br />
ed equilibrio delle condizioni contrattuali nel testo unico bancario, in Rass. dir. civ., 2001, 660, secondo il quale:<br />
«E’ vero quanto si sostiene abitualmente, che trasparenza e riequilibro non possono essere<br />
identificati in quanto la trasparenza non mira ad una tutela sostanziale degli interessi in gioco, bensì<br />
ad individuare le regole del gioco, e quindi ad indicare come ci si debba comportare correttamente<br />
sul mercato. Tuttavia, non vi è dubbio che il nesso di strumentalità tra trasparenza del contratto ed<br />
equilibrio, normativo ed economico, delle posizioni contrattuali sia particolarmente rilevante. Infatti<br />
la trasparenza del contratto consente al cliente scelte consapevoli…Ma produce altresì un ulteriore<br />
effetto, vincolando il professionista alle informazioni fornite e, dunque, incidendo non solo sull’atto,<br />
ma anche sull’attività del professionista ».<br />
155 Comma aggiunto dall’art. 25, comma 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.<br />
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