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CAPITOLO PRIMO

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isparmiatore ed, al contempo, significativamente remunerativa per la banca.<br />

Eppure, è solo di recente che il legislatore e la giurisprudenza ne hanno rilevato i<br />

profili di vessatorietà e, conseguentemente, hanno definito una disciplina positiva.<br />

Prima di entrare nel merito della vexata questio e delle soluzioni fornite a livello<br />

legislativo, conviene inquadrare la materia. Sul piano economico, l’anatocismo è<br />

una modalità di calcolo del tasso di remunerazione del capitale, in base alla quale gli<br />

interessi maturati in un dato periodo di tempo si sommano al capitale originario,<br />

concorrendo alla formazione degli interessi futuri. L’adozione di questo metodo di<br />

calcolo comporta perciò che gli interessi siano essi medesimi produttivi di altri<br />

interessi.<br />

Il codice civile, in linea di principio, vieta il pagamento degli interessi su interessi<br />

maturati in periodi precedenti, riservandone la ammissibilità ad ipotesi determinate<br />

e limitate sotto il profilo temporale. In particolare, l’art. 1283 c.c. dispone che, in<br />

assenza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi<br />

solo dal giorno della domanda giudiziale, o per effetto di convenzione posteriore<br />

alla loro scadenza, e sempre che siano dovuti da almeno sei mesi. È questa, dunque,<br />

una disciplina di favore per il debitore, che in via generale vieta la stipulazione del<br />

patto di anatocismo anteriormente alla produzione degli interessi che con il patto si<br />

vogliano capitalizzare.<br />

La norma fa tuttavia salva l’eventuale esistenza di un uso contrario, individuato in<br />

via interpretativa in quello normativo, il quale preveda, appunto, la capitalizzazione<br />

dell’interesse. Ed invero, sulla base di questa previsione, ossia sulla base di un uso<br />

normativo anatocistico, è stata per anni fondata la legittimità della relativa clausola,<br />

inserita dalle banche all’interno dei contratti di conto corrente. La circostanza che la<br />

capitalizzazione degli interessi non contrastasse con il diritto comune e la sua<br />

“istituzionalizzazione” in seno all’A.B.I., avevano condotto alla adozione pressoché<br />

generalizzata da parte delle banche. In particolare, la disciplina dettata dalle Norme<br />

bancarie uniformi prevedeva che l’anatocismo operasse con cadenza trimestrale, in<br />

deroga alla disposizione codicistica secondo la quale gli interessi scaduti possono<br />

produrre altri interessi solo se dovuti da almeno sei mesi. A fronte della periodicità<br />

trimestrale per gli interessi passivi, la Norma prevedeva la cadenza annuale per<br />

quelli attivi, a favore del cliente 216 . Sicché, il correntista vedeva, ogni tre mesi,<br />

216 Al riguardo, V. Carbone parla di “doppia” velocità, Interessi anatocistici tra interventi giurisprudenziali,<br />

salvataggi normativi e questioni di costituzionalità, nota a Cass., 11 novembre 1999, n. 12507, in Corr. Giur.,<br />

1999, 2, 1485 ss.<br />

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