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CAPITOLO PRIMO

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materia creditizia e valutaria, mentre la vigilanza tecnica sulle aziende di credito fu<br />

conservata in capo alla Banca di Italia 25 .<br />

Il comitato era investito di una funzione di generale indirizzo politico- giuridico; il<br />

Ministero emanava ufficialmente i provvedimenti adottati dal comitato ed aveva la<br />

sovrintendenza generale e diretta su tutto l’ordinamento creditizio ed era perciò<br />

competente per la realizzazione, sul piano amministrativo- giuridico, degli<br />

orientamenti del comitato; la Banca di Italia ricopriva un ruolo di attuazione ed<br />

esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi ministeriali, e di accertamento e<br />

vigilanza, in una posizione di maggiore autonomia rispetto a quella originariamente<br />

riconosciuta dalla legge bancaria al destituito Ispettorato, che operava infatti alle<br />

dipendenze del comitato dei Ministri. Di fatto, quindi, il vertice era presieduto da un<br />

organo di natura burocratico- politica, essendo il Ministro per il tesoro ad emanare,<br />

formalmente, gli atti adottati nell’ambito delle funzioni decisorie pure rimesse al<br />

comitato e potendo questo, nei casi di urgenza, adottare decisioni senza avere<br />

previamente sentito il comitato.<br />

Il carattere pubblicistico della legge bancaria si rinviene anche nell’oggetto della<br />

vigilanza. Il primo articolo statuiva infatti che «La raccolta del risparmio tra il pubblico<br />

sotto ogni forma e l’esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico». Su questa<br />

caratterizzazione si tornerà nei paragrafi successivi, ad essa dedicati. A fini<br />

introduttivi, basti ora rilevare che essa legittimò l’orientamento, sotto il profilo<br />

operativo, della attività bancaria ai superiori interessi nazionali, pur rimanendo essa<br />

comunque conservata nella sfera della iniziativa privata e perciò sottratta all’area<br />

della riserva a favore dello Stato, fatta eccezione per talune operazioni, in<br />

considerazione della particolare funzione assolta o dei privilegi che le assistevano,<br />

come la emissione di biglietti di banca o l’esercizio del credito fondiario, agrario etc.<br />

26<br />

Un secondo rilievo deve essere fatto con riguardo alla circostanza che la norma<br />

fornì una qualificazione tecnico-giuridica della attività bancaria, individuandone gli<br />

25 Il Comitato era composto dal Ministro del tesoro, che lo presiedeva, dai Ministri per i lavori<br />

pubblici, per l’agricoltura e foreste, per l’industria commercio e artigianato, per il commercio con<br />

l’estero e dal Ministro senza portafoglio designato eventualmente alla presidenza del comitato<br />

interministeriale dei prezzi, D.L. 20 gennaio 1948, n.10.<br />

26 B. Mussolini affermò che lo Stato era chiamato in causa in quanto, essendo «espressione politica,<br />

giuridica, morale, volitiva della nazione», non poteva estraniarsi da quelle forme dell’attività, anche privata,<br />

che interessassero tutta la nazione, B. Mussolini, La politica economica del Regime, in Scritti e Discorsi di<br />

Benito Mussolini. 1914-1939, Editalia, vol. VII, 273.<br />

Le funzioni bancarie erano esercitate da Istituti di credito, da banche di interesse nazionale, da Casse<br />

di risparmio, e da Istituti, Banche, enti ed imprese private autorizzati.<br />

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