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CAPITOLO PRIMO

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L’ingerenza dei poteri delle autorità creditizie nella vita delle aziende e degli istituti<br />

di credito era particolarmente incisiva con riguardo al profilo strutturale,<br />

disciplinato, in primis, dall’art.28, l. bancaria, che fissava le condizioni di<br />

autorizzazione da parte della Banca di Italia alla costituzione, all’esercizio<br />

dell’attività, all’apertura di nuovi sportelli. Al provvedimento di autorizzazione<br />

erano subordinate anche le vicende modificative ed estintive degli operatori<br />

bancari, e tra queste il procedimento di fusione ed incorporazione, la chiusura di<br />

sedi o filiali, ex art.34 l. bancaria, la trasformazione ex art.47 ss. l. bancaria e la<br />

fattispecie estintiva ex art.67 l. bancaria. Al riguardo deve essere rilevato che<br />

ancorché questo potere fosse riconosciuto ad un organo tecnico dotato di<br />

personalità giuridica, quale la Banca di Italia, la sua concreta esplicazione era filtrata<br />

da un organo politico, ossia il Cicr, in conformità delle cui deliberazioni di carattere<br />

generale, infatti, la Banca doveva operare. Con particolare riguardo alla<br />

costituzione 69 , il momento autorizzativo era caratterizzato da una certa<br />

discrezionalità da parte delle autorità di controllo, che invero, fondavano la propria<br />

decisione non già sull’accertamento in ordine al possesso di requisiti oggettivi e<br />

predeterminati, ma sulla verifica della rispondenza al pubblico interesse alla tutela<br />

del risparmio, individuato prevalentemente nella stabilità del sistema e, a contrario,<br />

nella compressione delle spinte concorrenziali che la libertà di ingesso avrebbe<br />

comportato 70 . Ciò, diversamente dal sistema previsto dai provvedimenti del 1926,<br />

69 Ai sensi dell’art. 28 l. bancaria, le aziende di credito indicate nell’art. 5- istituti di credito di diritto<br />

pubblico, le banche di interesse nazionale, le banche ed aziende di credito in genere comunque<br />

costituite che raccogliessero depositi tra il pubblico, le filiali delle aziende di credito straniere, le<br />

Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno, le banche popolari e le casse rurali ed artigiane-non<br />

potevano costituirsi, né iniziare le operazioni se non avessero ottenuto l’autorizzazione<br />

dall’Ispettorato. Con riguardo agli istituti di credito, invece, la originaria disciplina prevista dalla<br />

legge del 1936 si limitava a prevedere, all’art. 6, che il controllo da parte dell’Ispettorato sulle<br />

operazioni di raccolta di risparmio a medio e lungo termine e sulle aziende che lo esercitassero,<br />

secondo le norme dettate dal titolo VI, che nulla dettava in tema di autorizzazione alla costituzione.<br />

Il successivo D.L.C.p.S. 17 luglio 1947, n.69, sulla scorta della caduta del fascismo, costituì un<br />

Comitato dei Ministri, denominato Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio,<br />

presieduto non più dal Capo del Governo ma dal Ministro del Tesoro, mentre alla Banca di Italia<br />

furono devolute le funzioni del cessato Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del<br />

credito, ed al suo Governatore furono attribuite le «facoltà e attribuzioni» prima attribuite al Capo<br />

dell’Ispettorato. Per una ricostruzione più dettagliata, si veda la Sezione I del presente capitolo. Esso<br />

estese quindi la disciplina dettata dai titoli V, VII e VIII agli istituti di credito, che risultarono così<br />

sottoposti all’art. 28 l. bancaria.<br />

70 Sulla natura della autorizzazione ex art. 28 l. bancaria, G. Vignocchi, in considerazione<br />

dell’inquadramento della attività bancaria tra i pubblici servizi in senso oggettivo, ha rilevato la<br />

inidoneità del concetto di autorizzazione in senso stretto a qualificare quella alla costituzione ed<br />

all’inizio della attività bancaria, in ragione del «condizionamento, all’origine, dell’assunzione e<br />

dell’espletamento del servizio ad un primo intervento dello Stato». Essa si distacca «dal comune<br />

schema del nulla osta, configurandosi come abilitazione ad assolvere funzioni al cui svolgimento<br />

positivo la pubblica amministrazione è direttamente interessata ». si tratterebbe quindi di<br />

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