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CAPITOLO PRIMO

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Le Sezioni Unite hanno cioè dichiarato la retroattività dell’accertamento di nullità<br />

delle clausole anatocistiche, operando un revirement delle sentenze della “primavera”<br />

del 1999 236 . Le argomentazioni addotte riguardano ancora la insussistenza, rispetto<br />

alla clausola dell’anatocismo inserita dalle banche sino al 1999, degli elementi<br />

costitutivi dell’uso normativo. Quello soggettivo, il convincimento, cioè, che un<br />

dato comportamento costituisca un obbligo giuridico; e quello materiale, ossia la<br />

ripetizione qualificata del comportamento. In primis, stante la maggiore forza<br />

contrattuale di cui le banche dispongono, che viene dunque nuovamente<br />

denunciata, la clausola anatocistica non è negoziata né negoziabile, ma inserita<br />

nell’ambito delle condizioni generali di contratto, sulla base della “regola del<br />

prendere o lasciare” 237 . L’alternativa alla sua mancata accettazione da parte del<br />

cliente è l’impossibilità di accedere ai servizi bancari, e ciò esclude che tale clausola<br />

possa essere ricondotta alla categoria degli usi normativi, sembrando piuttosto<br />

qualificabile come uso negoziale 238 . In secondo luogo, le decisioni del 1999 si<br />

inseriscono in un periodo di evoluzione normativa in favore del consumatore e del<br />

cliente bancario. La maggiore consapevolezza della parte contrattuale debole, e la<br />

concreta tutela di cui concretamente è stata dotata, rendono necessario tale<br />

revirement 239 .<br />

Sulla scorta della decisione della Corte, le clausole conformi alla disciplina dettata<br />

dalle Norme bancarie uniformi, ossia inserite all’interno dei contratti di conto<br />

corrente prima del 22 aprile 2000, data di entrata in vigore della deliberazione del<br />

CICR, sono risultate nulle, per violazione dell’art. 1283 c.c., conseguendone il<br />

diritto per i clienti alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse dalle banche<br />

a titolo di anatocismo.<br />

236 Cass., Sezioni Unite, 4 novembre 2004, n. 21095, in Foro it., 2004, I, 3294.<br />

237 Vedi il commento di B. Iniziatri, Le sezioni unite e il divieto di anatocismo: l’asimmetria contrattuale esclude<br />

la formazione dell’uso normativo, in Banca, borsa e tit. credito, I, 2005, 446. In particolare, l’Autore rileva<br />

che il principio che emerge dalla pronuncia delle Sezioni Unite è che «nella società contemporanea e<br />

nel sistema del codice civile non vi è spazio per la formazione di usi normativi in presenza di una<br />

contrattazione realizzata attraverso condizioni generali di contratto», 453.<br />

238 In accordo con la esclusione della dignità dell’uso normativo alla prassi bancaria è A. A.<br />

Dolmetta, Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del pregresso ai rapporti attuali. Per un uso laico<br />

della «certezza del diritto», in Banca, borsa e tit. credito, 2005, II,132.<br />

239 G. Minervini, P. Dalmartello, Stralcio della Memoria Conclusionale prodotta nell’interesse della banca<br />

ricorrente, in Banca, borsa e tit. credito, 2005, II, 127. Gli Autori osservano come le Sezioni Unite,<br />

rispetto alle pronunzie del 1999, rilevano la circostanza che il mutamento di indirizzo non tradisce la<br />

confessione di un errore protrattosi per un ventennio, ma, appunto, il cambiamento dello scenario.<br />

Sino a che il prepotere della banca, del quale l’anatocismo è un corollario, non è stato patito dal<br />

cliente, la Cassazione non lo ha rilevato. Solo a seguito della “ribellione di massa” da parte della<br />

clientela, la Corte ha inteso invalidare l’anatocismo, adeguando così il proprio indirizzo al nuovo<br />

scenario sociale.<br />

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