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CAPITOLO PRIMO

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in seno all’A.B.I. sulla trasparenza delle operazioni bancarie, cui le Istruzioni<br />

attuative della legge definite dalla Banca d’Italia si sono poi parzialmente attenute 279 .<br />

Si inserisce in questo quadro la istituzione dell’ufficio reclami degli enti creditizi e<br />

dell’Ombudsman bancario, a seguito di un accordo definito in seno all’A.B.I. nel<br />

1993, con il quale si è inteso fornire al cliente una via di soluzione delle<br />

controversie alternativa a quella della giustizia civile, in ogni caso percorribile, e<br />

gratuita 280 .<br />

All’ atto della sua istituzione, a questo sistema poteva accedere, in via esclusiva, il<br />

consumatore, ossia il soggetto operante per scopi estranei alla attività professionale<br />

eventualmente svolta. Questa iniziativa, infatti, non è stata adottata<br />

autonomamente, in ragione della lentezza e delle inefficienze procedurali tutte<br />

italiane, ma, piuttosto, ispirata dagli obblighi di derivazione comunitaria, e dai<br />

principi generali fissati dalla politica della Comunità europea a tutela del<br />

consumatore, rispetto ai quali l’A.B.I. ha presumibilmente inteso precedere<br />

l’intervento legislativo. In particolare, l’art. 12 della direttiva 87/102 del 22<br />

dicembre 1986, di riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed<br />

amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, ha stabilito che<br />

«Gli Stati membri incoraggiano la creazione di organismi atti a ricevere i reclami<br />

inerenti ai contratti di credito oppure alle condizioni di credito ed a fornire ai<br />

consumatori informazioni o consigli al riguardo».<br />

In linea generale, la risoluzione delle controversie in seno all’Ombudsman bancario<br />

azzera il costo del ricorso, garantisce la tempestività della decisione ed irroga una<br />

sanzione morale, ossia consistente nella pubblicazione dell’eventuale mancata<br />

attivazione da parte della banca a provvedere, sui quotidiani, a spese del ricorrente.<br />

A ben guardare, la originaria istituzione di questo sistema a livello di autodisciplina,<br />

pur conservando il valore, di per sé rilevante, di strumento alternativo alla giustizia<br />

ordinaria, è stata caratterizzata da alcune distorsioni a danno del consumatore-<br />

cliente. In particolare, secondo il Regolamento definito dall’A.B.I. nel 1993, nel<br />

collegio dell’Ombudsman non comparivano rappresentanti della categoria dei<br />

consumatori, ma soggetti operanti, di fatto o di diritto, nell’interesse del ceto<br />

279 Le Istruzioni della Banca d’Italia del 24 maggio 1992 disponevano che il contenuto dell’avviso<br />

sintetico relativo alle condizioni praticate per le principali operazioni ed i servizi prestati, da affiggere<br />

in ciascun locale aperto al pubblico, doveva attenersi agli schemi divulgati dall’A.B.I., in allegato agli<br />

accordi sulla trasparenza.<br />

280 Circolare A.B.I. n. 3 del 1° febbraio 1993. Il sistema è stato ispirato a quello svedese, il quale<br />

prevede un organo indipendente dalle parti in conflitto.<br />

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