CAPITOLO PRIMO
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in seno all’A.B.I. sulla trasparenza delle operazioni bancarie, cui le Istruzioni<br />
attuative della legge definite dalla Banca d’Italia si sono poi parzialmente attenute 279 .<br />
Si inserisce in questo quadro la istituzione dell’ufficio reclami degli enti creditizi e<br />
dell’Ombudsman bancario, a seguito di un accordo definito in seno all’A.B.I. nel<br />
1993, con il quale si è inteso fornire al cliente una via di soluzione delle<br />
controversie alternativa a quella della giustizia civile, in ogni caso percorribile, e<br />
gratuita 280 .<br />
All’ atto della sua istituzione, a questo sistema poteva accedere, in via esclusiva, il<br />
consumatore, ossia il soggetto operante per scopi estranei alla attività professionale<br />
eventualmente svolta. Questa iniziativa, infatti, non è stata adottata<br />
autonomamente, in ragione della lentezza e delle inefficienze procedurali tutte<br />
italiane, ma, piuttosto, ispirata dagli obblighi di derivazione comunitaria, e dai<br />
principi generali fissati dalla politica della Comunità europea a tutela del<br />
consumatore, rispetto ai quali l’A.B.I. ha presumibilmente inteso precedere<br />
l’intervento legislativo. In particolare, l’art. 12 della direttiva 87/102 del 22<br />
dicembre 1986, di riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed<br />
amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, ha stabilito che<br />
«Gli Stati membri incoraggiano la creazione di organismi atti a ricevere i reclami<br />
inerenti ai contratti di credito oppure alle condizioni di credito ed a fornire ai<br />
consumatori informazioni o consigli al riguardo».<br />
In linea generale, la risoluzione delle controversie in seno all’Ombudsman bancario<br />
azzera il costo del ricorso, garantisce la tempestività della decisione ed irroga una<br />
sanzione morale, ossia consistente nella pubblicazione dell’eventuale mancata<br />
attivazione da parte della banca a provvedere, sui quotidiani, a spese del ricorrente.<br />
A ben guardare, la originaria istituzione di questo sistema a livello di autodisciplina,<br />
pur conservando il valore, di per sé rilevante, di strumento alternativo alla giustizia<br />
ordinaria, è stata caratterizzata da alcune distorsioni a danno del consumatore-<br />
cliente. In particolare, secondo il Regolamento definito dall’A.B.I. nel 1993, nel<br />
collegio dell’Ombudsman non comparivano rappresentanti della categoria dei<br />
consumatori, ma soggetti operanti, di fatto o di diritto, nell’interesse del ceto<br />
279 Le Istruzioni della Banca d’Italia del 24 maggio 1992 disponevano che il contenuto dell’avviso<br />
sintetico relativo alle condizioni praticate per le principali operazioni ed i servizi prestati, da affiggere<br />
in ciascun locale aperto al pubblico, doveva attenersi agli schemi divulgati dall’A.B.I., in allegato agli<br />
accordi sulla trasparenza.<br />
280 Circolare A.B.I. n. 3 del 1° febbraio 1993. Il sistema è stato ispirato a quello svedese, il quale<br />
prevede un organo indipendente dalle parti in conflitto.<br />
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