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CAPITOLO PRIMO

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verificabile la significatività dello squilibrio, né ci si trovi di fronte ad una delle<br />

clausole positivamente indicate dal legislatore 300 .<br />

A questa interpretazione soggettiva, sembra però preferibile quella oggettiva,<br />

sostenuta dalla dottrina maggioritaria, in base alla quale la buona fede concorre alla<br />

formazione del giudizio di vessatorietà, quale parametro obiettivo di correttezza<br />

nella fase negoziale 301 . Alla buona fede deve quindi essere riconosciuto un<br />

autonomo rilievo giuridico, che trova attuazione nel parametro del significativo<br />

squilibrio 302 . In particolare, quest’ultimo assume dignità di clausola generale, ossia di<br />

vero e proprio criterio di identificazione della vessatorità delle clausole di contratto.<br />

Ed è lo stesso squilibrio normativo a qualificare come sostanziale il controllo<br />

previsto dalla normativa. Infatti, la verifica in ordine alla concreta configurazione di<br />

un eventuale asimmetria nei diritti e negli obblighi assunti dalle parti, impone al<br />

giudice di entrare nel merito della clausola. Il che, peraltro, lo investe di una certa<br />

discrezionalità, essendo la rilevanza dello squilibrio subordinata alla sua<br />

significatività 303 . È, invece, esclusa ogni valutazione di carattere economico. Ciò che<br />

risulta confortato sia dal tenore letterale della norma, sia dal successivo art. 34,<br />

comma 2, c. consumo, il quale esplicitamente nega valore all’elemento del<br />

corrispettivo e, del pari, all’oggetto dedotto in contratto, purché siano individuati in<br />

modo chiaro e comprensibile 304 .<br />

Accanto alla clausola generale del significativo squilibrio, il legislatore ha posto un<br />

elenco non tassativo di fattispecie vessatorie in via presuntiva, che fa salva cioè la<br />

possibilità di dare la prova contraria, ad esclusione di tre clausole, che devono,<br />

invece, ritenersi vessatorie, ex art. 36, comma 2, c. consumo 305 . In particolare, per<br />

300 In tale secondo senso, G. Lener, La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori,<br />

cit., 146.<br />

301 F. Caringella, I contratti dei consumatori, a cura di F. Caringella e G. De Marzo, 2007, 91; G. Vettori,<br />

I contratti dei consumatori, La disciplina delle clausole vessatorie ( d.lg. 6.2.1996 n. 52), art. 1469 bis, comma 1 e<br />

2, in Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti, a cura di G. Vettori, Padova, 1997, 7 ss.; G. De<br />

Nova, Le clausole vessatorie, cit., 16; G. M. Uda, La buona fede nelle clausole abusive, in Clausole vessatorie nei<br />

contratti del consumatore, Commentario, a cura di G. Alpa, S. Patti, Milano, 2003, 97. In<br />

giurisprudenza,vedi trib. Torino, 7 giugno 1999, in Foro it., 2000, 299.<br />

302 V. Rizzo, Le clausole abusive: realtà e prospettive. La Direttiva CEE del 5 aprile 1993, in Rass. dir. civ.,<br />

1993, 590.<br />

303 Al riguardo, vedi V. Roppo, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti,<br />

Milano, 2001, 913, dove l’Autore ritiene che il «significativo» squilibrio non è definibile in astratto,<br />

ma è rimesso alla «prudente» discrezionalità del giudicante.<br />

304 Nel senso della esclusione del profilo economico, vedi Trib. Torino, 16 aprile 1999, in Foro it.,<br />

2000, 299.<br />

305 Ai sensi dell’art. 36, comma 2, c. consumo, sono nulle, anche se oggetto di trattativa, le clausole<br />

che abbiano per oggetto o effetto di escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso<br />

di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del<br />

professionista; escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di<br />

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