CAPITOLO PRIMO
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verificabile la significatività dello squilibrio, né ci si trovi di fronte ad una delle<br />
clausole positivamente indicate dal legislatore 300 .<br />
A questa interpretazione soggettiva, sembra però preferibile quella oggettiva,<br />
sostenuta dalla dottrina maggioritaria, in base alla quale la buona fede concorre alla<br />
formazione del giudizio di vessatorietà, quale parametro obiettivo di correttezza<br />
nella fase negoziale 301 . Alla buona fede deve quindi essere riconosciuto un<br />
autonomo rilievo giuridico, che trova attuazione nel parametro del significativo<br />
squilibrio 302 . In particolare, quest’ultimo assume dignità di clausola generale, ossia di<br />
vero e proprio criterio di identificazione della vessatorità delle clausole di contratto.<br />
Ed è lo stesso squilibrio normativo a qualificare come sostanziale il controllo<br />
previsto dalla normativa. Infatti, la verifica in ordine alla concreta configurazione di<br />
un eventuale asimmetria nei diritti e negli obblighi assunti dalle parti, impone al<br />
giudice di entrare nel merito della clausola. Il che, peraltro, lo investe di una certa<br />
discrezionalità, essendo la rilevanza dello squilibrio subordinata alla sua<br />
significatività 303 . È, invece, esclusa ogni valutazione di carattere economico. Ciò che<br />
risulta confortato sia dal tenore letterale della norma, sia dal successivo art. 34,<br />
comma 2, c. consumo, il quale esplicitamente nega valore all’elemento del<br />
corrispettivo e, del pari, all’oggetto dedotto in contratto, purché siano individuati in<br />
modo chiaro e comprensibile 304 .<br />
Accanto alla clausola generale del significativo squilibrio, il legislatore ha posto un<br />
elenco non tassativo di fattispecie vessatorie in via presuntiva, che fa salva cioè la<br />
possibilità di dare la prova contraria, ad esclusione di tre clausole, che devono,<br />
invece, ritenersi vessatorie, ex art. 36, comma 2, c. consumo 305 . In particolare, per<br />
300 In tale secondo senso, G. Lener, La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori,<br />
cit., 146.<br />
301 F. Caringella, I contratti dei consumatori, a cura di F. Caringella e G. De Marzo, 2007, 91; G. Vettori,<br />
I contratti dei consumatori, La disciplina delle clausole vessatorie ( d.lg. 6.2.1996 n. 52), art. 1469 bis, comma 1 e<br />
2, in Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti, a cura di G. Vettori, Padova, 1997, 7 ss.; G. De<br />
Nova, Le clausole vessatorie, cit., 16; G. M. Uda, La buona fede nelle clausole abusive, in Clausole vessatorie nei<br />
contratti del consumatore, Commentario, a cura di G. Alpa, S. Patti, Milano, 2003, 97. In<br />
giurisprudenza,vedi trib. Torino, 7 giugno 1999, in Foro it., 2000, 299.<br />
302 V. Rizzo, Le clausole abusive: realtà e prospettive. La Direttiva CEE del 5 aprile 1993, in Rass. dir. civ.,<br />
1993, 590.<br />
303 Al riguardo, vedi V. Roppo, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti,<br />
Milano, 2001, 913, dove l’Autore ritiene che il «significativo» squilibrio non è definibile in astratto,<br />
ma è rimesso alla «prudente» discrezionalità del giudicante.<br />
304 Nel senso della esclusione del profilo economico, vedi Trib. Torino, 16 aprile 1999, in Foro it.,<br />
2000, 299.<br />
305 Ai sensi dell’art. 36, comma 2, c. consumo, sono nulle, anche se oggetto di trattativa, le clausole<br />
che abbiano per oggetto o effetto di escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso<br />
di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del<br />
professionista; escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di<br />
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