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CAPITOLO PRIMO

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Ancora, sembra muoversi nel solco della conservazione del potere contrattuale<br />

delle banche, il disposto del terzo comma del nuovo art. 118, T.u.b., a tenore del<br />

quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni, le variazioni contrattuali sono<br />

inefficaci nella sola ipotesi in cui siano sfavorevoli al cliente. La espressa limitazione<br />

della norma alla qualificazione negativa della modifica intervenuta, sembrerebbe<br />

ammettere che, se favorevole, la variazione apportata in violazione delle<br />

prescrizioni normative è, invece, efficace. Con la conseguenza che l’effetto di tale<br />

variazione può essere ancora vincolato alla esplicita richiesta da parte del cliente,<br />

quale prevista dall’A.B.I., e non già al semplice silenzio, ossia alla circostanza che<br />

questi non eserciti il diritto di recesso nel termine di sessanta giorni 211 .<br />

Deve essere infine rilevato che il comma 2 dell’art. 10, l. 248/06 prevede che “In<br />

ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal<br />

contratto senza penalità e senza spese di chiusura”. Di questa disposizione, che<br />

mira, in particolare, ad eliminare le spese di chiusura del conto corrente, non c’è<br />

traccia nel nuovo art. 118 del T.u.b., ma deve in ogni caso ritenersi operante 212 .<br />

Al di là di questi rilievi, è comunque indubbio che la nuova disciplina del ius variandi<br />

corregga molte delle distorsioni ingenerate da quella previgente a danno dei<br />

risparmiatori, rendendo effettivo lo strumento della comunicazione e per lo meno<br />

praticabile quello del recesso, sul quale, comunque, permangono i dubbi già<br />

espressi.<br />

L’art. 10 della l. 248/06 ed i profili esegetici ad esso riconnessi sono stati, non a<br />

caso, oggetto di un lavoro di interpretazione da parte dell’A.B.I. che, con la<br />

Circolare del 7 agosto 2006, n. 23, si è espressa sull’ambito di applicazione della<br />

norma, sulla nozione di giustificato motivo, sulle modalità con cui effettuare la<br />

modifica dei tassi.<br />

In particolare, l’A.B.I. ha individuato il giustificato motivo in qualsiasi accadimento<br />

sopravvenuto alla conclusione del contratto, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto<br />

quello oggettivo 213 . Con riguardo al diritto di recesso, la sua operatività non sarebbe<br />

211 N. Salanitro, Tassi e condizioni nei contratti bancari: vincoli di trasparenza e di uniformità, in Banca, borsa e<br />

tit. cred., 382, rilevava, con riguardo alla l. 154/92, che la disciplina del ius variandi avrebbe dovuto<br />

fare cessare la prassi delle banche di riconoscere l’aumento dei tassi a favore dei clienti solo in<br />

ipotesi di espressa richiesta. Questa soluzione sembrerebbe negata dalla nuova formulazione dell’art.<br />

118 T.u.b.<br />

212 La disposizione è riferita alla eliminazione delle spese di chiusura del conto corrente, ai cui<br />

rapporti contrattuali il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 si riferiva in via esclusiva.<br />

213 Sotto il profilo soggettivo, sono indicati dall’A.B.I. il mutamento del grado di affidabilità del<br />

cliente ed i mutamenti nelle caratteristiche gestionali della banca. Sotto quello oggettivo, la<br />

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