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CAPITOLO PRIMO

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potere di indirizzo della autorità, e quindi funzionale al perseguimento degli<br />

interessi di carattere generale, di raccolta di risorse finanziarie e di sviluppo<br />

dell’economia nazionale.<br />

La stabilità del sistema fu elevata a principio ordinamentale, in quanto ritenuta<br />

necessaria a garantire la restituzione dei capitali affidati dai depositanti, ed<br />

agevolarne così la raccolta. Mentre i profili del conseguimento del profitto e della<br />

competitività da parte della singola banca, furono subordinati alla efficienza del<br />

sistema considerato nel suo complesso. In particolare, la legge bancaria dettò<br />

disposizioni che, a garanzia della stabilità, crearono un assetto oligopolistico<br />

caratterizzato da barriere giuridiche all’entrata nella forma di autorizzazione<br />

amministrativa, in funzione di programmazione all’esercizio della attività bancaria;<br />

forte specializzazione operativa e geografica; pluralismo, e limitazioni alla possibilità<br />

di apertura di nuovi sportelli. In questo quadro, si accordava un certo favor alle<br />

operazioni di concentrazione, in quanto ritenute strumentali all’assorbimento della<br />

insolvenza di singole imprese, diversamente idonea a generare ripercussioni<br />

sistemiche. Il sistema previgente era dunque prevalentemente orientato a garantire<br />

la stabilità e la liquidità sistemiche.<br />

Alla “investitura” della attività bancaria di una funzione pubblica, corrispondeva la<br />

“collettivizzazione” del risparmio, in esso individuandosi la leva della crescita<br />

dell’economia italiana. E rispetto a questa accezione collettiva, l’interesse del<br />

singolo risparmiatore e la sua tutela giuridica risultavano relegati ad una posizione<br />

di subordine. Infatti, l’azione tecnico-amministrativa da parte delle autorità, ridusse<br />

ad unicum l’interesse generale al regolare svolgimento della funzione creditizia, quale<br />

necessario alla salvaguardia del risparmio, e quello privatistico di conservazione<br />

della disponibilità monetaria affidata dai risparmiatori alle banche. La disciplina<br />

speciale, quindi, implicitamente affidava la tutela del risparmiatore a quella della<br />

stabilità del sistema bancario- creditizio, che invero fu notevolmente rafforzata.<br />

Tuttavia, tale forma di tutela indiretta soffriva il limite della esclusività. Ciò in<br />

quanto il legislatore del 1938 omise di disciplinare il momento contrattuale banca-<br />

depositante e, più in generale, banca- cliente, mancando di riconoscerne la<br />

debolezza, sia sotto il profilo restitutorio, sia sotto quello della trasparenza.<br />

Risultava dunque obbligato il rinvio al sostrato normativo di diritto comune, in<br />

particolare alla disciplina delle condizioni generali di contratto ex artt. 1341 e 1370<br />

c.c., ed a quella del contratto concluso mediante moduli o formulari, ex art. 1342<br />

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