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CAPITOLO PRIMO

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intervento, taluni esercitabili nei confronti della generalità delle banche, altri, di<br />

carattere funzionale, in quanto immediatamente e direttamente espletabili rispetto<br />

al singolo ente. Gli interventi di carattere funzionale miravano a garantire la<br />

economicità e la solvibilità delle banche ed a promuovere, indirettamente, forme di<br />

maggiore sviluppo del sistema. Tra questi, rientrano le istruzioni della Banca di<br />

Italia, comunicate in conformità alle deliberazioni del Comitato Interministeriale, in<br />

ordine alla proporzione tra le diverse categorie di investimenti in rapporto alla<br />

liquidità ed alle branche di attività economiche cui si riferiscono gli investimenti; in<br />

ordine alle percentuali minime degli utili da destinarsi a riserva, anche in eccedenza<br />

rispetto alle previsioni di legge; in ordine al rapporto tra patrimonio netto e<br />

passività, alle forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all’ammontare del<br />

rapporto medesimo; alle cautele rispetto agli aggravamenti delle esposizioni dovute<br />

al cumulo dei fidi. Ancora, ai sensi dell’art.35 l. bancaria, la Banca di Italia era<br />

investita della facoltà, tra l’altro, di ordinare l’avvio di procedure esecutive contro i<br />

debitori; di fissare le modalità per l’eliminazione, la riduzione o la sistemazione di<br />

immobilizzazioni; di stabilire i limiti massimi dei fidi concedibili, e di fissare norme<br />

e termini per la riduzione dei fidi concessi 76 . Con riguardo alle cautele previste<br />

rispetto ai rischi derivanti dal cumulo dei fidi, l’art. 32 lett. h) l. bancaria, disponeva<br />

altresì la istituzione della Centrale dei rischi bancari, con la quale si rese possibile, al<br />

contempo, la segnalazione periodica della posizione dei clienti affidati da parte delle<br />

aziende di credito, la acquisizione di dati inerenti nuovi potenziali clienti richiedenti<br />

un fido, e la cognizione circa la esposizione globale della azienda verso il sistema.<br />

Nell’ambito della attività di vigilanza complessivamente considerata, le autorità<br />

sono intervenute, prevalentemente, nel senso di favorire la solvibilità delle imprese<br />

bancarie, ampliandone il raggio di operatività e l’omogeneizzazione, e di sostenere i<br />

salvataggi dalle crisi, attraverso il ricorso agli schemi privatistici della fusione, della<br />

incorporazione, ovvero di prevenirne il dissesto attraverso quello della cessione<br />

aziendale, nell’interesse pubblicistico alla stabilità ed alla liquidità del sistema.<br />

L’azione tecnico-amministrativa delle autorità creditizie ha quindi ridotto ad unicum<br />

credito, operanti nel medio e lungo termine ai sensi dell’art.4 l. bancaria, il controllo era esercitato in<br />

basse agli artt. 42 e 44 l. bancaria.<br />

76 Ai sensi dell’art. 35, secondo comma, lettera b) l. bancaria, dettato con riguardo ai limiti massimi<br />

dei fidi concedibili, la Banca d’Italia, nel luglio del 1973, dispose, nell’ambito di una politica anti-<br />

inflazionistica, che le aziende di credito non potessero incrementare, in misura superiore al 12%, al<br />

31 marzo del 1974, i crediti complessivamente erogati a determinate categorie di clienti, al 31 marzo<br />

del 1973. Questa previsione fu prorogata, alla scadenza, sino al 1975. Il provvedimento determinò<br />

una selezione qualitativa dei destinatari dl credito, a favore delle piccole e medie imprese, nelle quali<br />

la propensione speculativa era decisamente più sfumata, e perciò meritevoli di particolare tutela.<br />

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