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CAPITOLO PRIMO

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movendo dall’assunto che l’ opinio iuris ac necessitatis, quale elemento costitutivo<br />

dell’uso normativo, consiste nella adesione spontanea ad un precetto giuridico, ha<br />

rilevato che la disparità di forza contrattuale a favore delle banche esclude<br />

senz’altro la spontaneità dell’adesione. E aulla scorta di questo iter, ha accertato la<br />

non sussistenza di un uso anatocistico nell’ambito dei contratti bancari, dichiarando<br />

conseguentemente nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale e, quindi, la<br />

relativa Norma bancaria uniforme.<br />

Questa pronunzia ha dunque dichiarato ex abrupto illecita la clausola anatocistica,<br />

rilevando la erroneità dell’orientamento sino ad allora espresso. Tuttavia, per<br />

quanto innovativa in giurisprudenza, essa si inserisce in un clima che, sul piano<br />

legislativo, già dava i primi segnali di cambiamento e di evoluzione del sistema, nel<br />

senso di una maggiore attenzione per la parte debole del contratto e del<br />

riconoscimento del diritto di tutela avverso il prepotere contrattuale degli<br />

operatori 222 . Si pensi alla disciplina della trasparenza bancaria, all’introduzione della<br />

disciplina dettata in tema di contratti del consumatore, ma anche all’attenzione al<br />

problema dell’anatocismo prestata dalla stessa Banca d’Italia, che, in qualità di<br />

Autorità Antitrust, nel 1994 aveva stabilito che le modalità di computo degli<br />

interessi dovessero essere rimesse alla pattuizione delle parti 223 .<br />

La pronunzia dunque, rivela una sensibilità nuova ma attuale, e non solamente<br />

sotto il profilo strettamente applicativo, ma anche sotto quello più generale del<br />

rapporto banca- cliente. La Corte denuncia infatti il prepotere contrattuale delle<br />

banche, del quale ha invalidato uno dei corollari di maggiore rilievo, così<br />

adeguandosi al “nuovo corso” legislativo, ma anche e prima di tutto culturale, che<br />

ha caratterizzato gli anni novanta.<br />

del 1917, ove si parla di «interessi capitalizzati a debito del cliente, in fine semestre o trimestre». In<br />

senso critico anche Ferro- Luzzi, Una nuova fattispecie giurisprudenziale, «l’anatocismo bancario», postulati e<br />

conseguenze, in Giur. comm., 2001, I, 5; G. Gabrielli, Capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi ed usi<br />

creditizi, in Riv. dir. civ., 1999, II, 443.<br />

222 V. Carbone osserva che la svolta della Cassazione «E’ solo la punta dell’iceberg», Interessi<br />

anatocistici tra interventi giurisprudenziali, salvataggi normativi e questioni di costituzionalità, cit., 1461.<br />

223 Con riguardo alla Norma bancaria che prevedeva la doppia velocità della capitalizzazione-<br />

trimestrale per i tassi passivi, annuale per quelli attivi- la Banca d’Italia, nella veste di Autorità<br />

Garante della Concorrenza e del Mercato nel settore bancario, con il provvedimento antitrust n.12<br />

del 3 dicembre 1994, ha approvato, a fronte della eccessiva uniformità delle operazioni bancarie, un<br />

nuovo testo dell’anatocismo bancario, rendendone obbligatoria la adozione da parte dell’A.B.I..<br />

Secondo il nuovo art. 7 Nub c/c di corrispondenza: «I conti che risultino anche saltuariamente<br />

debitori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita ed indicata nel modulo<br />

allegato…gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita<br />

e indicata nel modulo allegato e producono a loro volta interessi nella stessa misura», in Dir. Banca,<br />

1995, II, 88 ss.<br />

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