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CAPITOLO PRIMO

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collettivo alla libertà di concorrenza, a tal scopo essendo stata istituita; e non è<br />

titolare di un interesse proprio, ma ricopre un ruolo super partes, assimilabile a quello<br />

del giudice. Lo stesso non può dirsi della Banca d’Italia, che è investita anche della<br />

funzione monetaria e di quella bancario- creditizia, sebbene essa abbia perduto una<br />

buona parte delle sue attribuzioni originarie, sulla scorta della istituzione del<br />

Sistema Europeo di Banche Centrali, e risulti perciò soggetta agli indirizzi ed alle<br />

istruzioni della BCE. Tra l’altro, nell’adottare i provvedimenti ai sensi della l.<br />

287/1990, la Banca di Italia agiva di fatto autonomamente, in considerazione della<br />

circostanza che il parere preventivo della AGMC, prescritto dall’originario art. 20,<br />

comma 3 l. 287/1990, era ritenuto obbligatorio ma non vincolante, null’altro<br />

essendo previsto oltre alla sua acquisizione 99 Appare altresì puntuale il rilievo in<br />

ordine alla difficoltà di distinguere ed “isolare” gli enti bancari, così da definire<br />

l’ambito di operatività della competenza della Banca, in considerazione della<br />

progressiva integrazione dei mercati creditizi e finanziari, e dalla presenza della<br />

banca universale e del gruppo polifunzionale.<br />

Invero, la scelta di attribuire alla Banca centrale la competenza a vigilare sulla<br />

concorrenza è stata certamente anche di opportunità: si è cioè ritenuto che la sua<br />

investitura fosse più adeguata, in ragione della profonda conoscenza del settore, e<br />

della esperienza acquisita quale Autorità di vigilanza tecnica, preposta all’esercizio<br />

della funzione bancario- creditizia. Tuttavia, la commistione di ruoli, talora<br />

difficilmente conciliabili, ha finito con il realizzare un temperamento dei principi<br />

sottesi alla legge. Al momento della entrata in vigore della disciplina antitrust, la<br />

funzione di vigilanza “tecnica” era prevalentemente finalizzata a garantire la<br />

stabilità del sistema, come rilevato in precedenza, così risultandone, la Banca,<br />

portatrice di due interessi potenzialmente antitetici, l’uno, quello alla stabilità,<br />

preminente sull’altro, quale sostenuto dalle autorità creditizie, e sotteso al sistema<br />

introdotto dalla legge del 1936. Tale profilo di conflitto non ha trovato una<br />

soluzione definitiva neanche con l’entrata in vigore del T.u.b., il quale pure<br />

individua, tra le finalità della attività di vigilanza, quella della efficienza e della<br />

competitività, rendendo così espressamente compatibile la disciplina dell’impresa<br />

bancaria con le regole della concorrenza 100 . Infatti, l’ondata di deregolamentazione e<br />

99 Sulla prescrizione del parere sic et simpliciter, vedi Consiglio di Stato, IV, 22 ottobre 1974, n.669. Sul<br />

parere ex art. 20 l. 287/1990, AGCM, Boll., n.11 del 1991, 18; Boll., n.12 del 1991, 60; Boll., n.13 del<br />

1991, 68; Boll., n.4 del 1993, 60.<br />

100 Nel senso del contemperamento del principio della concorrenza rispetto a quello della stabilità<br />

rinvenibile nelle scelte del legislatore vedi, in particolare, G. Bernini, Un secolo di filosofia antitrust. Il<br />

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