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CAPITOLO PRIMO

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In particolare, il provvedimento subordina l’autorizzazione all’esercizio della attività<br />

bancaria al riscontro di condizioni oggettive (esistenza di fondi propri e distinti, e di<br />

ammontare minimo sufficiente) e soggettive (onorabilità e professionalità degli<br />

esponenti aziendali), predeterminate, svincolandolo quindi da valutazioni di tipo<br />

discrezionale con riferimento alle «esigenze economiche del mercato» 80 .<br />

L’autorizzazione diventa atto dovuto ed il suo diniego, obbligatoriamente motivato,<br />

è suscettibile di controllo giurisdizionale 81 . Allo stesso tempo, in forza della<br />

modifica apportata all’art.34 l. bancaria, l’autorità di vigilanza viene sottratta del<br />

potere di chiudere una filiale al fine di realizzare «una migliore distribuzione<br />

territoriale delle aziende di credito». La nuova qualificazione della attività bancaria è<br />

accolta anche dalla Suprema Corte, che, mutando l’orientamento precedentemente<br />

espresso 82 , non si limita a ratificare la natura di impresa della attività bancaria, ma fa<br />

una considerazione di carattere sistematico, ponendo tale natura in relazione con le<br />

istanze di concorrenza del settore 83 .<br />

Ancora con riguardo alle fonti comunitarie, la II direttiva n.89/646 del 15 dicembre<br />

1989, introduce il principio secondo cui la vigilanza su ciascuna banca è esercitata<br />

dalla Autorità preposta nel paese di origine, il cosiddetto Home country control;<br />

afferma il mutuo riconoscimento, in forza del quale l’autorizzazione rilasciata dalla<br />

Autorità competente dello stato membro di origine legittima la banca ad esercitare<br />

tutte le attività indicate nell’allegato della direttiva, in tutti gli Stati membri;<br />

introduce il principio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei<br />

servizi, per cui la banca autorizzata dalla Autorità competente del paese di origine<br />

ha diritto di aprire succursali in un altro paese membro, ed ha altresì diritto di<br />

svolgere direttamente la propria attività sul territorio di un altro paese membro,<br />

senza che ciò comporti l’obbligo di stabilimento 84 .<br />

Mentre alla Autorità del paese dove la banca si sia stabilita o eserciti la attività<br />

spetta la vigilanza sulla liquidità delle succursale, e la possibilità di adottare misure<br />

in attuazione della politica monetaria. La II direttiva comunitaria ha così<br />

definitivamente aperto il mercato bancario, determinando una situazione di piena<br />

80 La discrezionalità risulta conservata con riguardo al provvedimento di autorizzazione alla apertura<br />

delle succursali, termine introdotto dalla direttiva medesima. Essa verrà abrogata dalla seconda<br />

direttiva in materia bancaria.<br />

81 R. Costi, L’ordinamento, cit., 289.<br />

82 Il riferimento è a Cass.. S. U. pen, 10 ottobre 1981, in Foro it., cit.<br />

83 Cass. S. U. pen 23 maggio 1987, in Foro it., 1987, II, 481 ss. In tal senso vedi anche Corte App.<br />

Bologna 27 maggio 1986, in Dir. fall., 1987, II, 107 ss.<br />

84 La prima e la seconda direttiva comunitaria sono confluite nella Direttiva 2000/12/Ce del<br />

Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000.<br />

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