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CAPITOLO PRIMO

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deve essere indicato il valore del tasso su base annua e tenuto conto degli effetti<br />

della capitalizzazione 229 .<br />

L’intervento legislativo ha quindi regolato l’anatocismo sia sotto il profilo formale,<br />

attraverso la previsione della specifica sottoscrizione della relativa clausola da parte<br />

del cliente, sia sotto quello sostanziale, prescrivendo imperativamente che la<br />

periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, comunque definita in<br />

sede amministrativa, deve essere la medesima. Il che ha eliminato lo squilibrio<br />

sistematico tra le posizioni contrattuali della banca e del cliente, ingenerato dalla<br />

periodicità a doppia velocità sino a quel momento vigente.<br />

Tuttavia, il problema dell’anatocismo bancario non è stato risolto in via definitiva,<br />

dall’intervento legislativo. Secondo la formulazione originaria dell’art. 25, d.lgs.<br />

342/1999, questa disciplina ha trovato infatti applicazione solamente per i contratti<br />

stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione del CICR, ossia a<br />

decorrere dal 22 aprile 2000. La vexata questio è dunque rimasta aperta, per qualche<br />

anno ancora, con riguardo ai contratti stipulati anteriormente.<br />

Invero, per questi, era prevista una disciplina transitoria, che pareva diretta a “far<br />

rientrare dalla finestra ciò che era stato fatto uscire dalla porta”. Anche sulla scorta<br />

delle reazioni da parte del mondo bancario e della possibilità della ripetizione da<br />

parte della clientela, delle somme riscosse sino a quella data dalle banche a titolo<br />

anatocistico 230 , il comma tre dell’art. 25, d.lgs. 342/99, conservava infatti l’efficacia<br />

e la validità delle clausole di anatocismo stipulate prima della entrata in vigore della<br />

delibera CICR, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi<br />

passivi, quale definita in seno all’A.B.I. 231 .<br />

Come è noto, la previsione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla<br />

Consulta 232 . A fronte del vuoto legislativo che ne è risultato, la giurisprudenza di<br />

229<br />

È inoltre vietato l’anatocismo nella fase successiva alla chiusura del conto corrente, e nelle<br />

operazioni di finanziamento con piano di rimborso rateale, rispetto agli interessi maturati sulle<br />

singole rate insolute o sull’importo complessivo dovuto in caso di risoluzione del contratto.<br />

230<br />

Così, A. A. Dolmetta, Le nuove modifiche al testo unico bancario, Commentario al d.lgs. 4 agosto 1999, n.<br />

342, Milano, 2000, 93.<br />

231<br />

Il comma tre dell’art. 25, d.lgs. 342/1999 disponeva che le clausole relative alla produzione degli<br />

interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in<br />

vigore della delibera di cui al secondo comma, ossia del CICR, fossero valide ed efficaci fino a tale<br />

data e, dopo di essa, dovessero essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che avrebbe<br />

stabilito anche i tempi ed i modi dell’adeguamento. In difetto dell’adeguamento, si prevedeva la<br />

inefficacia delle clausole, la cui attivazione era rimessa al cliente in via esclusiva.<br />

232<br />

L’art. 25, comma tre, d.lgs. 34271999, nella parte in cui affermava la validità delle clausole<br />

anatocistiche contenute in contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della deliberazione<br />

del CICR, così sanando le clausole preesistenti, per tutto il periodo della loro efficacia, è stato<br />

dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 Cost., Corte cost., 17 ottobre<br />

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