CAPITOLO PRIMO
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deve essere indicato il valore del tasso su base annua e tenuto conto degli effetti<br />
della capitalizzazione 229 .<br />
L’intervento legislativo ha quindi regolato l’anatocismo sia sotto il profilo formale,<br />
attraverso la previsione della specifica sottoscrizione della relativa clausola da parte<br />
del cliente, sia sotto quello sostanziale, prescrivendo imperativamente che la<br />
periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, comunque definita in<br />
sede amministrativa, deve essere la medesima. Il che ha eliminato lo squilibrio<br />
sistematico tra le posizioni contrattuali della banca e del cliente, ingenerato dalla<br />
periodicità a doppia velocità sino a quel momento vigente.<br />
Tuttavia, il problema dell’anatocismo bancario non è stato risolto in via definitiva,<br />
dall’intervento legislativo. Secondo la formulazione originaria dell’art. 25, d.lgs.<br />
342/1999, questa disciplina ha trovato infatti applicazione solamente per i contratti<br />
stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione del CICR, ossia a<br />
decorrere dal 22 aprile 2000. La vexata questio è dunque rimasta aperta, per qualche<br />
anno ancora, con riguardo ai contratti stipulati anteriormente.<br />
Invero, per questi, era prevista una disciplina transitoria, che pareva diretta a “far<br />
rientrare dalla finestra ciò che era stato fatto uscire dalla porta”. Anche sulla scorta<br />
delle reazioni da parte del mondo bancario e della possibilità della ripetizione da<br />
parte della clientela, delle somme riscosse sino a quella data dalle banche a titolo<br />
anatocistico 230 , il comma tre dell’art. 25, d.lgs. 342/99, conservava infatti l’efficacia<br />
e la validità delle clausole di anatocismo stipulate prima della entrata in vigore della<br />
delibera CICR, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi<br />
passivi, quale definita in seno all’A.B.I. 231 .<br />
Come è noto, la previsione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla<br />
Consulta 232 . A fronte del vuoto legislativo che ne è risultato, la giurisprudenza di<br />
229<br />
È inoltre vietato l’anatocismo nella fase successiva alla chiusura del conto corrente, e nelle<br />
operazioni di finanziamento con piano di rimborso rateale, rispetto agli interessi maturati sulle<br />
singole rate insolute o sull’importo complessivo dovuto in caso di risoluzione del contratto.<br />
230<br />
Così, A. A. Dolmetta, Le nuove modifiche al testo unico bancario, Commentario al d.lgs. 4 agosto 1999, n.<br />
342, Milano, 2000, 93.<br />
231<br />
Il comma tre dell’art. 25, d.lgs. 342/1999 disponeva che le clausole relative alla produzione degli<br />
interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in<br />
vigore della delibera di cui al secondo comma, ossia del CICR, fossero valide ed efficaci fino a tale<br />
data e, dopo di essa, dovessero essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che avrebbe<br />
stabilito anche i tempi ed i modi dell’adeguamento. In difetto dell’adeguamento, si prevedeva la<br />
inefficacia delle clausole, la cui attivazione era rimessa al cliente in via esclusiva.<br />
232<br />
L’art. 25, comma tre, d.lgs. 34271999, nella parte in cui affermava la validità delle clausole<br />
anatocistiche contenute in contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della deliberazione<br />
del CICR, così sanando le clausole preesistenti, per tutto il periodo della loro efficacia, è stato<br />
dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 Cost., Corte cost., 17 ottobre<br />
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