CAPITOLO PRIMO
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novero dei soggetti che possono essere inibiti dall’uso delle clausole vessatorie e,<br />
quindi, il dominio nel quale la tutela collettiva opera in concreto, ed anticipa al<br />
momento della mera raccomandazione gli effetti del giudizio in ordine alla<br />
vessatorietà.<br />
Il carattere collettivo e generale di questa azione consente di trasferire l’efficacia<br />
della declaratoria di nullità della clausola vessatoria, dal piano della specifica azione<br />
individuale a quello della generalità di fattispecie, così assolvendo anche ad una<br />
funzione deterrente a tutela dei soggetti che non siano direttamente intervenuti in<br />
giudizio. Tuttavia, la sua operatività risulta limitata alle clausole che siano inserite<br />
all’interno di condizioni generali di contratto. Il che, peraltro, è reso ineluttabile<br />
dalla sua astrattezza, non potendo tale azione produrre effetti nei confronti di<br />
clausole che siano inserite all’interno di una singola fattispecie contrattuale 314 .<br />
Il provvedimento può essere altresì pubblicato su uno o più giornali, di cui almeno<br />
uno a diffusione nazionale, ex art. 37, comma 3, c. consumo. Ancora, l’azione<br />
inibitoria può essere attivata anche in via cautelare, ai sensi degli artt. 669-bis e ss.<br />
c.p.c., ove ricorrano giusti motivi di urgenza, ex art. 37, comma 2, c. consumo.<br />
1.1 Il rapporto tra il sistema dei contratti dei consumatori e la disciplina<br />
dettata in tema di condizioni generali di contratto dal codice civile<br />
Delineata la disciplina dei contratti dei consumatori, si impongono alcune<br />
considerazioni di carattere sistemico e comparativo, con riguardo al rapporto tra la<br />
disciplina speciale dei contratti del consumatore, e quella generale contenuta negli<br />
artt. 1341 e 1342 c.c.<br />
La disciplina codicistica opera limitatamente alle fattispecie contrattuali<br />
caratterizzate da condizioni generali di contratto, ovvero predisposte su moduli o<br />
2000, 277 ss., secondo il quale «la locuzione “utilizzano”, per il contesto in cui è inserita, merita una<br />
interpretazione lata, che non può limitarsi a ricomprendere la mera attività di uso delle condizioni<br />
contrattuali per la conclusione dei singoli contratti rientranti nell’attività del professionista, ma deve<br />
essere estesa fino a ricomprendere la più ampia attività di elaborazione e predisposizione delle<br />
medesime clausole ». Vedi anche Trib. Roma, 21 gennaio 2000, in Dir. fall., 2001, II, 450.<br />
314 Sui criteri da adottare al fine di determinare la vessatorietà delle clausole inserite nelle condizioni<br />
generali di contratto, il già citato Tribunale di Torino, 11 novembre 1999, ha stabilito che essi sono<br />
rimessi all’interprete, il quale non può in ogni caso utilizzare parametri che siano ontologicamente<br />
incompatibili con la natura astratta della azione inibitoria.<br />
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