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CAPITOLO PRIMO

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novero dei soggetti che possono essere inibiti dall’uso delle clausole vessatorie e,<br />

quindi, il dominio nel quale la tutela collettiva opera in concreto, ed anticipa al<br />

momento della mera raccomandazione gli effetti del giudizio in ordine alla<br />

vessatorietà.<br />

Il carattere collettivo e generale di questa azione consente di trasferire l’efficacia<br />

della declaratoria di nullità della clausola vessatoria, dal piano della specifica azione<br />

individuale a quello della generalità di fattispecie, così assolvendo anche ad una<br />

funzione deterrente a tutela dei soggetti che non siano direttamente intervenuti in<br />

giudizio. Tuttavia, la sua operatività risulta limitata alle clausole che siano inserite<br />

all’interno di condizioni generali di contratto. Il che, peraltro, è reso ineluttabile<br />

dalla sua astrattezza, non potendo tale azione produrre effetti nei confronti di<br />

clausole che siano inserite all’interno di una singola fattispecie contrattuale 314 .<br />

Il provvedimento può essere altresì pubblicato su uno o più giornali, di cui almeno<br />

uno a diffusione nazionale, ex art. 37, comma 3, c. consumo. Ancora, l’azione<br />

inibitoria può essere attivata anche in via cautelare, ai sensi degli artt. 669-bis e ss.<br />

c.p.c., ove ricorrano giusti motivi di urgenza, ex art. 37, comma 2, c. consumo.<br />

1.1 Il rapporto tra il sistema dei contratti dei consumatori e la disciplina<br />

dettata in tema di condizioni generali di contratto dal codice civile<br />

Delineata la disciplina dei contratti dei consumatori, si impongono alcune<br />

considerazioni di carattere sistemico e comparativo, con riguardo al rapporto tra la<br />

disciplina speciale dei contratti del consumatore, e quella generale contenuta negli<br />

artt. 1341 e 1342 c.c.<br />

La disciplina codicistica opera limitatamente alle fattispecie contrattuali<br />

caratterizzate da condizioni generali di contratto, ovvero predisposte su moduli o<br />

2000, 277 ss., secondo il quale «la locuzione “utilizzano”, per il contesto in cui è inserita, merita una<br />

interpretazione lata, che non può limitarsi a ricomprendere la mera attività di uso delle condizioni<br />

contrattuali per la conclusione dei singoli contratti rientranti nell’attività del professionista, ma deve<br />

essere estesa fino a ricomprendere la più ampia attività di elaborazione e predisposizione delle<br />

medesime clausole ». Vedi anche Trib. Roma, 21 gennaio 2000, in Dir. fall., 2001, II, 450.<br />

314 Sui criteri da adottare al fine di determinare la vessatorietà delle clausole inserite nelle condizioni<br />

generali di contratto, il già citato Tribunale di Torino, 11 novembre 1999, ha stabilito che essi sono<br />

rimessi all’interprete, il quale non può in ogni caso utilizzare parametri che siano ontologicamente<br />

incompatibili con la natura astratta della azione inibitoria.<br />

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