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CAPITOLO PRIMO

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anche attraverso sevizi di intermediazione e di consulenza lato sensu finanziari, non<br />

riservati, sia pure per il tramite del sistema delle partecipazioni.<br />

La spinta verso il nuovo ordinamento bancario è di origine comunitaria. In<br />

particolare, la I direttiva n. 77/780 del 12 dicembre 1977 (coordinamento delle<br />

legislazioni nazionali in materia di accesso alla attività bancaria ex art. 57.2 Trattato<br />

CEE), ha dichiarato precettivi i principi di libero stabilimento e di libera<br />

circolazione dei servizi. Il D.P.R. 27 giugno 1985, n.350, di recepimento della<br />

direttiva, ha sostituito alla concezione dell’impresa bancaria quale impresa-<br />

funzione, quella di impresa- diritto, riconoscendo, così, il diritto alla libertà di<br />

iniziativa economica nel settore bancario. Ciò che ha condotto, tra l’altro, ad un<br />

mutamento nello “stile” della vigilanza, che da strutturale è divenuta prudenziale, e<br />

quindi esercitata sulla base di parametri oggettivi che espongono la banca alle<br />

valutazioni del mercato. Mentre il principio del mutuo riconoscimento, quale<br />

sancito dalla II direttiva n.89/646 del 15 dicembre 1989, ha esposto le imprese<br />

italiane alla concorrenza di quelle europee, ed ha riconosciuto piena cittadinanza<br />

alla banca universale, accanto al gruppo creditizio.<br />

Con l’inizio degli anni ’90, e sotto la spinta delle direttive europee, il processo di<br />

riforma dell’ordinamento italiano, con particolare riguardo alla accezione ed al<br />

ruolo della impresa bancaria, è proseguito con la privatizzazione degli istituti di<br />

credito pubblico, avvenuta prima sul piano formale, poi su quello sostanziale,<br />

attraverso lo scorporo dell’azienda bancaria, mediante conferimento in società per<br />

azioni e trasformazione degli enti pubblici conferenti in fondazioni bancarie, con<br />

l’obbligo per queste di conservare il controllo e successivamente di dismetterlo. A<br />

siffatta apertura del mercato, si è necessariamente accompagnata la adozione della<br />

disciplina posta a tutela della concorrenza, che ha trovato applicazione al comparto<br />

bancario, per la prima volta, con la sentenza Zuchner della Corte di Giustizia del<br />

1981, e definitiva consacrazione normativa negli artt. 5 d. lgs. 1993, n.385 e 20<br />

legge 287/1990.<br />

Il “nuovo” ordinamento bancario che si è andato così definendo, è stato codificato<br />

nel d.lgs. 1°settembre 1993, n. 385-Testo unico in materia bancaria e creditizia, il<br />

quale ha peraltro realizzato la reductio ad unum delle fonti normative e delle leggi che<br />

hanno alluvionato l’ordinamento italiano nel corso degli anni ottanta. Il Testo unico<br />

ha assunto così anche una funzione di raccordo: in esso sono state trasfuse le<br />

disposizioni precedentemente dettate dal d.lgs. 481/1992; quelle fissate in materia<br />

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